Scuola, precari senza posto fisso di Eugenio Bruno e Marco Mobili Il Sole 24 Ore, 2.4.2011 Per disinnescare i ricorsi futuri dei docenti precari il ministero dell'Istruzione torna all'antico. E sostanzialmente rispolvera la stessa interpretazione restrittiva della direttiva europea sui contratti a termine già prevista nel Dl «salva-precari» di un anno e mezzo fa ed eliminata in aula alla Camera. A contenerla è un emendamento alla legge comunitaria 2010, che è stato messo a punto dai tecnici di viale Trastevere e che dovrebbe essere depositato mercoledì al comitato dei nove della commissione Politiche comunitarie di Montecitorio. Con un articolo in due soli commi il Miur pensa di debellare il rischio di nuovi maxi-risarcimenti per la mancata stabilizzazione degli insegnanti che hanno ottenuto tre supplenze annuali consecutive ma non sono stati stabilizzati, come quello stabilito dal Tribunale di Genova il 25 marzo scorso. Il primo comma reinterpreta l'articolo 14-bis che il decreto legge «salva-precari» 134/2009 ha aggiunto alla legge 124/1999 nel senso che «i contratti a tempo determinato» per le supplenze di docenti e personale tecnico-amministrativo non possono «in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo». Fin qui la norma riproduce la versione originaria dell'articolo 1, comma 1, del Dl 134, a suo tempo riscritto su insistenza dell'opposizione. Preoccupandosi poi di lasciare una porta aperta a un piano straordinario di assunzioni a cui il ministro Mariastella Gelmini sta pensando ma che deve essere autorizzato dal suo collega dell'Economia, Giulio Tremonti. L'emendamento infatti specifica che in quel «in nessun caso» non rientra «la procedura autorizzatoria per l'immissione in ruolo e sulla base delle graduatorie previste ai sensi delle disposizioni vigenti». Il secondo comma interviene invece sul decreto legislativo 368/2001 con cui l'Italia ha recepito la direttiva 1999/70/Ce che fissa un tetto di tre anni per la durata dei contratti a termine. Aggiungendo l'articolo 4-bis che ribadisce come la scuola faccia storia a sé. «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto – viene precisato – i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata in ambito scolastico». Con la previsione ulteriore che «in ogni caso non si applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente decreto». Cioè la disposizione che nel settore privato permette di derogare per una sola volta al tetto di tre anni dopodiché scatta la stabilizzazione automatica. La strada dell'emendamento non si annuncia comunque semplice: per la formalizzazione mercoledì prossimo al comitato dei nove della commissione Politiche comunitarie di Montecitorio si attende la relazione tecnica della ragioneria generale dello Stato e, subito dopo, il parere della commissione Bilancio. Superato poi l'esame del comitato dei nove, concentrato tra l'altro anche sulla responsabilità civile dei magistrati, l'articolo aggiuntivo sui precari della scuola potrebbe approdare all'esame dell'Aula. |