Contrattazione integrativa: di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 9.4.2011 Una nuova circolare del ministro Brunetta ribadisce l'obbligo di applicare le regole del decreto 150 alla contrattazione collettiva. Stop al contratto sulla mobilità annuale. Neppure la formazione può essere contrattata. Continua la battaglia a distanza fra il Dipartimento della Funzione Pubblica e i sindacati sulla questione della contrattazione integrativa. Una nuova circolare del ministro Renato Brunetta chiarisce che con l’entrata in vigore del decreto 150, alcune materie (come per esempio la gestione delle risorse umane) non sono più oggetto di contrattazione integrativa ma riguardano esclusivamente il potere organizzativo della pubblica amministrazione.
In pratica assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi e
l’organizzazione del lavoro del personale Ata non possono più essere
contrattate fra dirigente scolastico e RSU. Pochi giorni fa la Uil Scuola ha reso noto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che l’articolo 4 del vecchio contratto integrativo in materia di mobilità annuale non può più essere rinnovato. L’articolo 4 è proprio quello che regola la materia dell’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. E c’è un’altra notizia: pochi giorni fa lo stesso Dipartimento della FP ha scritto al Ministero dell’Istruzione per sottolineare l’illegittimità di un altro contratto integrativo sottoscritto il 3 novembre scorso e relativo alle risorse destinate alla formazione dei dirigenti scolastici (per inciso si tratta di un contratto che rende disponibile la “bella somma” di 42 euro pro-capite per le attività formazione di circa 10mila dirigenti). La posizione del Dipartimento è netta: “Le modalità di utilizzazione delle risorse ai fini della formazione dei dirigenti scolastici per gli anni 2010/2011, ascrivibili a misure inerenti la gestione delle risorse umane ai sensi della normativa sopracitata (l’articolo 34, comma 1, lettera a- del decreto 150/09, n.d.r.), saranno individuati da codesta Amministrazione con propri atti organizzativi previo confronto informativo con le organizzazioni sindacali come previsto dalla succitata disposizione di rango primario”. |