Conferimento supplenze a.s. 2011/12 Il Miur ha emanato la nota 10 agosto 2011 prot. n. 6635, con la quale fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2011/12. I posti disponibili vanno coperti ad opera degli U.S.P. entro il 31 agosto 2011. Notizie della scuola - Tecnodid, 22 agosto 2011 È prevista la presentazione della domanda di inclusione in coda agli elenchi di sostegno da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto a condizione che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il giorno 26 agosto 2011. È possibile altresì presentare domanda di inclusione negli elenchi dei licei musicali e coreutici entro il 31 agosto 2011. I posti disponibili per supplenze annuali (cattedre vacanti e disponibili in organico di diritto) e per supplenze sino al termine delle attività didattiche (cattedre e spezzoni orario superiori a 6 ore), vanno coperti ad opera dei vari uffici scolastici provinciali nel termine del 31 agosto 2011. A decorrere dal prossimo 1° settembre l’operatività nel coprire tali posti passa alle scuole polo individuate sul territorio. Le operazioni di copertura dei posti avvengono tramite delle convocazioni, opportunamente pubblicate sui siti internet delle scuole e partecipate alle organizzazione sindacali ed a tutte le scuole della provincia, ognuna delle quali riporta il numero dei convocati per ciascuna tipologia di posti e cattedre di insegnamento. È possibile delegare all’accettazione della supplenza persona di fiducia ovvero direttamente il dirigente dell’ufficio scolastico o della scuola polo. La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è possibile rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. Nell’ipotesi in cui al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Inserimento negli elenchi di sostegnoGli aspiranti a supplenze su posti di sostegno inclusi nelle graduatorie ad esaurimento provinciali ed in quelle d’istituto che conseguono il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili entro il giorno 26 agosto 2011, possono presentare domanda , entro lo stesso termine, per essere inseriti in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. La domanda, in carta libera, va consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, nel seguente ordine:
Per la scuola secondaria l’esaurimento dell’elenco di sostegno di una determinata area, comporta il dover utilizzare, tramite lo scorrimento incrociato, gli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Copertura dei posti per supplenze nei licei musicali e coreuticiLa procedura per la copertura dei suddetti posti prevede quanto segue:
Domande di messa a disposizioneIn caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto i posti disponibili vanno coperti utilizzando le graduatorie degli istituti a livello provinciale con il criterio delle viciniorietà. Nell’ipotesi in cui dovessero risultare esaurite le graduatorie a livello provinciale, i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Personale ATAPer la copertura dei posti per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche per i profili del personale non docente, ad eccezione di quelli relativi al profilo di DSGA, si utilizzano nell’ordine:
In caso di esaurimento delle graduatorie in precedenza descritti, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. L’aspirante che abbia accettato una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, conserva titolo ad accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale , sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. I posti vacanti e disponibili per direttori dei servizi generali e amministrativi, vanno coperti con gli aspiranti inclusi nelle graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000. I posti che eventualmente dovessero residuare vanno coperti, con provvedimento del dirigente scolastico, in base alle indicazioni fornite dal Miur con la nota n. 6568 del 5.8. 2011, nel seguente ordine:
Fac- simile delega all’accettazione della supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche |