Precari retribuiti anche nei mesi di luglio e di agosto Precari, stipendi con il solleone La corte di appello di Brescia riconosce il diritto di essere pagati nei mesi fuori contratto. Da retribuire anche luglio e agosto. Per un costo di 220 mln di Mario D'Adamo da ItaliaOggi, 12.10.2010 Una bella mazzata per le casse dello statoi La sentenza dei giudici della Corte di appello di Brescia che ha riconosciuto a un'insegnante di matematica, precaria storica dal 1995, la retribuzione anche dei mesi di luglio e di agosto, non compresi nei suoi contratti di lavoro, se applicata a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione, potrebbe costare all'erario circa 220 milioni di euro per anno finanziario, oltre un miliardo in un quinquennio (due mensilità per ciascuno dei 93 mila precari fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2009/2010). La Corte d'appello di Brescia, sezione lavoro, presieduta da Angelo Tropeano, infatti, ha condannato l'amministrazione scolastica a versare all'insegnante che ha presentato ricorso il corrispettivo di due mensilità per anno, limitando l'esborso agli ultimi cinque anni per intervenuta prescrizione, in tutto 13 mila euro (sentenza dell'8 luglio scorso, da pochi giorni di pubblico dominio). Una sentenza salomonica, se così la si può definire, perché l'insegnante rivendicava anche il diritto a essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che i giudici non le hanno invece riconosciuto (a differenza di quanto ivnece fatto dal tribunale di Siena), considerato il particolare regime di assunzione dei dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Per comprendere il senso della decisione dei giudici bresciani, occorre fare riferimento alla direttiva comunitaria n.1999/70/CE del 28 giugno 1999, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 368/2001. Direttiva e decreto stabiliscono che i lavoratori si devono assumere con contratti a tempo indeterminato, pur ammettendo eccezioni, ad esempio quando lo richiedano esigenze particolari e temporanee della struttura organizzativa del lavoro. Se però di anno in anno, hanno sostenuto i giudici, si ripete lo stesso schema organizzativo, secondo cui una quota del fabbisogno di organico delle scuole viene sistematicamente coperta da assunzioni a termine, risulta difficile dimostrare l'eccezionalità e la temporaneità di tali esigenze. La legge 124/1999 prevede che sui posti dell'organico non vacanti si possano nominare supplenti fino al termine delle attività didattiche, e tali si considerano quelli dell'organico di fatto, definito poco prima che inizi l'anno scolastico cui si riferisce. Ma se gli scostamenti con l'organico di diritto, definito prima dell'organico di fatto sulla base delle proiezioni annuali delle anagrafi e numericamente inferiore, si ripetono costantemente, quasi con le stesse percentuali di incremento, si è in presenza di un dato strutturale che nulla ha a che vedere con l'eccezionalità e la temporaneità richieste dalla legge per giustificare i contratti a termine. L'insegnante aveva dimostrato come a fronte di un elevato fabbisogno di docenti l'amministrazione scolastica avesse deciso di coprirne una parte con assunzioni in ruolo e l'altra con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. Ciononostante, tali pur illegittimi contratti non si possono trasformare di diritto in contratti a tempo indeterminato, come stabilisce l'art. 5 del decreto n. 368, che sanziona così l'irregolarità della loro costituzione. L'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, infatti, se da un lato stabilisce che «per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (art. 36, primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001), dall'altro impedisce che la violazione della regola comporti la trasformazione del contratto ma fa salve responsabilità e sanzioni conseguenti (art. 36, quinto comma). Di qui, niente trasformazione di contratti ma solo riconoscimento di retribuzioni non corrisposte. E, aprendo un altro contenzioso, scatti di anzianità (Tribunale di Livorno, sentenza del 26 nov. 2009, n. 1222). |