La sentenza del tribunale di Treviso sulla ricostruzione di carriera Il servizio va a regime compresi gli arretrati di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi, 12.10.2010 Sì alla ricostruzione di carriera per i precari, arretrati compresi. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Treviso con una sentenza emessa e depositata il 22 settembre scorso (n.397/2010, r.g.n. 687/2009). La questione riguardava un gruppo di docenti precari che, a fronte della reiterazione, di anno in anno di contratti a tempo determinato, lamentavano che la loro posizione stipendiale non fosse mai mutata, essendo privi di qualsiasi meccanismo di progressione economica e che ciò comportasse una evidente disparità di trattamento con il personale di ruolo. Oltre che con i docenti precari di religione ai quali viene attribuito, invece, il diritto alla ricostruzione di carriera dopo un determinato numero di anni di servizio. Il giudice monocratico, dunque, ha accolto il ricorso ed ha condannato l'amministrazione al pagamento degli arretrati, ma non ha disposto l'applicazione della ricostruzione di carriera per i contratti futuri. E in più ha anche condannato l'amministrazione al pagamento di 2500 euro di spese legali oltre all'importo dell'Iva e dei diritti per la cassa degli avvocati. Il magistrato ha motivato la decisione ricostruendo tutto il processo di formazione della normativa sul contratto a termine. Evidenziando come il legislatore abbia oscillato nel tempo tra la liberalizzazione totale e il divieto di ricorrere a tale istituto. Fino ad attestarsi su di una posizione intermedia, caratterizzata dalla espressa previsione della facoltà, per l'amministrazione, di utilizzare il contratto a termine, solo in casi eccezionali, prevedendo sanzioni per l'utilizzo illegittimo di tale tipologia contrattuale. Il giudice, inoltre, ha fatto ampio riferimento anche alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, concludendo che, allo stato, l'orientamento del giudice sovranazionale va nel senso di considerare illegittima la previsione di un diverso trattamento retributivo tra lavoratori equiparabili, distinguibili solo per la titolarità di un contratto a tempo indeterminato o determinato. E siccome le sentenze della Corte di giustizia europea valgono per tutti e non solo per le parti (come invece accade in Italia) il giudice del lavoro di Treviso ha disapplicato la normativa interna che prevede il divieto per i precari di ottenere gli aumenti retributivi dovuti all'anzianità di servizio. Ed ha condannato l'amministrazione a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive che sarebbero loro spettate se l'amministrazione avesse corrisposto gli scatti. |