Congedi e assenze definiti per legge di R.P. La Tecnica della Scuola, 20.10.2010 La novità è contenuta nel disegno di legge approvato recentemente dal Parlamento. Modifiche anche alle norme sui permessi per l'assistenza a parenti con handicap. Il disegno di legge in materia di lavoro pubblico e privato approvato nei giorni scorsi dalla Camera e di cui si aspetta ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contiene alcune norme di particolare interesse anche per la scuola. L’articolo 18, per esempio, prevede che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo in cui il dipendente è collocato in aspettativa non si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità: in pratica un insegnante che decida di dedicarsi in via esclusiva ad una libera professione può ricorrere ad un anno di aspettativa per poter ponderare meglio la propria scelta. L’articolo 23 contiene una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, del lavoratori pubblici e privati. Per il comparto scuola queste norma significa che l’intera materia non potrà più essere definita per via contrattuale ma dovrà sottostare alle disposizioni di legge. I decreti dovranno essere adottati entro 6 mesi e quindi in pratica, il nuovo sistema entrerà in vigore con il prossimo anno scolastico; unica condizione: dovranno essere acquisiti i pareri (ovviamente non vincolanti) delle organizzazioni sindacali e delle Commissioni parlamentari. Lo stesso articolo detta nuove norme in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap; le disposizioni contenute nella legge 104 del 1992 vengono modificate, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità. L’ultimo comma dell’articolo 48 è quello che sta facendo discutere più di tutti perché stabilisce che “l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003”. In concreto passa definitivamente il principio per cui l’obbligo di istruzione si può assolvere anche al di fuori del sistema scolastico. Ed è inevitabile che - su questo punto - le polemiche si sprechino. |