Da gennaio si passa al TFR, ma continua da Tuttoscuola, 22.10.2010 L’Inpdap ha diramato in questi giorni le primi disposizioni applicative (circolare n. 17 del 8 ottobre 2010) per la riforma dell’indennità di buonuscita disposta dalla legge 122/2010 di questa estate. Come è noto, dal 2011 scompare l’indennità di buonuscita per tutti i dipendenti statali e al suo posto arriva il TFR già previsto per i dipendenti privati e per quelli pubblici assunti recentemente. L’Inpdap chiarisce che i dipendenti che andranno in pensione, d’ora in poi, si avvarranno di due trattamenti di liquidazione. Per la quota di TFS-buonuscita il calcolo verrà fatto sullo stipendio in godimento al momento del pensionamento e sugli anni utili maturati alla fine del 2010. Per la seconda quota si applicherà il 6,91% sul montante annuale maturato dopo il 2010, con un calcolo che complessivamente è meno favorevole di quello della ex-buonuscita. Per quanto riguarda le ritenute sullo stipendio c’è (o dovrebbe esserci) una sostanziale differenza: per la buonuscita (TFS) il dipendente ha una ritenuta del 2% (2,50% sull’80%) sullo stipendio, mentre per il TFR ogni ritenuta è (dovrebbe essere) a carico del datore di lavoro. Insomma, in attesa di incassare un po’ meno del previsto al momento del pensionamento, il dipendente in servizio dovrebbe avere una busta paga un po’ più pesante per effetto della cancellazione della ritenuta (es. su uno stipendio lordo mensile pari a 2.000 euro l’attuale ritenuta è di 40 euro). Invece, sembra proprio di no, perché la circolare Inpdap recita testualmente “rimanendo confermato il contributo secondo le attuali ripartizioni in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro”. |