SCUOLA

Precari, per giudice lavoro
vanno pagati anche in estate

Quando la supplenza è reiterata per anni: risarciti 6 prof Cuneo

ApCOM, 14.11.2010

Milano, 14 nov. (Apcom) - L'assunzione ed il licenziamento degli insegnanti precari reiterato negli anni non è un rapporto di lavoro lecito perché sono da considerare "illegittime le sequenze dei contratti" a tempo determinato stipulati da un lavoratore nella stessa azienda: pertanto i supplenti vanno risarciti per tutti i mesi rimasti disoccupati, con una quota pari a quella che avrebbe percepito "se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato".

A sostenerlo è il Tribunale del lavoro di Alba a seguito del ricorso avviato da sei docenti precari 'storici' della provincia di Cuneo, attraverso il supporto dei legali della Gilda degli insegnanti di Cuneo. Il ricorso, formulato anche diversi altri docenti precari di vecchia data, puntava a dimostrare "l'illegittimità del comportamento del Miur - spiega il sindacato - nel continuare ad assumere per più anni lo stesso docente senza che il rapporto di lavoro si trasformi da tempo determinato a indeterminato" e "non consentendo ai docenti né la regolare progressione stipendiale né - nella maggior parte dei casi - la copertura economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno".

Per la Gilda quanto espresso dal giudice del lavoro, Marco Bottallo, conferma "una anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella scuola pubblica italiana, quella cioè di un 'datore di lavoro', il Miur, che continua pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga, talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti". L'entità dei rimborsi verrà stabilita nel corso di una seduta apposita fissata dal giudice per il 28 gennaio 2011.