Religione e attivitą alternative: Sentenza del Tar Lazio che annulla parte del regolamento sulla valutazione da Tuttoscuola, 24.11.2010 Il regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) aveva previsto che, a differenza dei docenti di religione che potevano partecipare a pieno titolo allo scrutinio finale, i docenti di attivitą alternative, invece, potevano soltanto fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse e sul profitto degli studenti. A seguito di ricorso presentato da diverse associazioni laiche e religiose (Cidi, Consulta romana della laicitą, Federazione delle Chiese evangeliche, l'Ucei e altre), il Tar Lazio ha emesso la sentenza n. 33433 del 14 ottobre scorso (deposita il 15 novembre) con la quale ritiene discriminatorio il trattamento riservato ai docenti di attivitą alternative, in quanto “il dpr 122/2009 determina un irragionevole trattamento deteriore dei docenti di attivitą alternative, rispetto alla previgente disciplina dettata con o.m. 44/2009” che assegnava analoga posizione ai docenti di religione cattolica e di attivitą didattica e formativa alternativa. “Un conto č sedere a pieno titolo nel consiglio di classe – recita la sentenza – e concorrere alle sue deliberazioni in ordine alle attribuzioni del credito scolastico, un conto č fornire preventivamente al consiglio di classe elementi conoscitivi; un conto č presenziare e porsi in posizione dialettica nell’ambito dell’organo consiliare, un conto č rassegnare dei meri elementi conoscitivi che dovranno essere apprezzati dai docenti della classe”. In conseguenza della pronuncia, sono di fatto annullati il comma 2 dell’art. 4 e il comma 3 dell’art. 6 del Regolamento sulla valutazione. |