Il decreto salva liste in rapporto alla legislazione esistente

a cura di Calogero Virz

Costituzione

art 72 c. 4 La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 122 c.1

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit e di incompatibilit del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. (10G0052)

Legge 400/88

art 15: decreti legge - c. 2:

il Governo non pu mediante decreto legge: b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

Legge 17/02/1968 n 108, art. 9. Liste di candidati.

c.1

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dellarticolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

art 1 c.1.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati pu essere provata con ogni mezzo idoneo.

Legge 17/02/1968 n 108, art. 9. art 9 c.3

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonch il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

art 1 c.2.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 purch tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta./..

Dpr 28/12/2000 art 21, C.2, ultima parte

./.. il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identit' del dichiarante, indicando le modalit di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonch apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

./.. In particolare, la regolarit della autenticazione delle firme non comunque inficiata dalla presenza di una irregolarit meramente formale quale la mancanza o la non leggibilit del timbro della autorit autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonch dell'indicazione della qualificazione dell'autorit' autenticante, purch autorizzata.

Legge 17/02/1968 n 108, art. 10 c.5

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

art 1 c.3.

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione pu essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che pu essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

art 1 c.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivit relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

art. 2 Norma di coordinamento del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

art. 3  Entrata in vigore

e le candidature ammesse oltre il sesto giorno

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 5 marzo 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri- Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano