La legge sui lavori usuranti rivoluziona il
diritto ai benefici Stretta sui permessi di assistenza Solo per aiutare i disabili entro il secondo grado di parentela Franco Bastianini da ItaliaOggi, 16.3.2010 Giro di vite anche per il personale della scuola che potrà fruire dei permessi e degli altri benefici previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistere un parente handicappato in stato di gravità. È quanto dispone, tra l'altro, l'art. 24 della legge in materia di lavori usuranti approvata dal Parlamento nei giorni scorsi e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le modifiche apportate dall'art. 24 alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità completano, almeno per il momento, il profondo processo di revisione dell'originale art. 33 in atto da tempo. Una revisione alla quale ha contribuito tanto il Legislatore, con la legge 8 marzo 2000, n. 53 e il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, quanto la magistratura ordinaria e amministrativa e la Corte Costituzionale. E che la riforma sul fronte dei permessi sarebbe proseguita lo aveva annunciato anche il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta.
La ratio delle nuove modifiche sembra essere principalmente quella
di ridurre la platea di quanti potranno accedere ai permessi
retribuiti previsti per l'assistenza ai parenti handicappati e ai
benefici in materia di mobilità. Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa sarà, infatti, riconosciuto non appena entrerà in vigore la legge solo al dipendente pubblico o privato che ha un rapporto di parentela di secondo grado, anziché di terzo, con la persona handicappata in stato di gravità che si chiede di assistere.
Il rapporto di parentela fino al terzo grado permane solo qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.
Il predetto diritto non potrà essere riconosciuto a più di un
lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravità, il diritto sarà invece riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che potranno fruirne
alternativamente, anche in maniera La seconda modifica che avrà notevoli conseguenze per il personale della scuola riguarda il diritto di chi assiste un familiare inabile a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro. La norma in vigore dispone che la sede alla quale si ha diritto è quella più vicina al domicilio del lavoratore. Quella prevista dall'art. 24 dispone, invece, che la sede cui si avrà diritto è quella più vicina al domicilio della persona da assistere.
Va, infine, segnalata l'aggiunta, disposta sempre dal più volte
citato art. 24, del comma 7-bis all'art. 33 della legge 104/1992.
Questo aggiunto sostituisce il comma 2 dell'art. 42 del d.lgs.
151/2001, abroga il comma 3 del medesimo articolo, sopprime la
condizione di «non convivente» prevista dall'art. 20, comma 1, della
legge 53/2000 e dispone che le amministrazioni pubbliche avranno
l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, tra l'altro, i nominativi dei
dipendenti che fruiscono dei permessi, e i rapporti e gradi di
parentela.
Il nuovo testo del comma 2 dispone, in particolare che,
successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in stato di gravità, il diritto a fruire dei permessi di
cui all'art. 33, comma 3, è riconosciuto ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che potranno fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese. |