Elenchi prioritari: supplenza di 180 giorni
anche con pių contratti e su pių scuole

 La Tecnica della Scuola, 4.5.2010

Con ordinanza del 27 aprile il Giudice del lavoro di Siracusa ha dichiarato il diritto di un docente ad essere inserito negli elenchi finalizzati all’attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente sebbene lo scorso a.s. avesse svolto la supplenza di almeno 180 giorni richiesta dal D.M. n. 100/2009 in virtų di pių contratti di lavoro.

Con ordinanza del 27 aprile il Giudice del lavoro di Siracusa ha dichiarato il diritto di un docente ad essere inserito negli elenchi finalizzati all’attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente di cui al D.M. n. 100 del 17.12.2009 (c.d. elenchi prioritari), sebbene lo scorso anno scolastico avesse svolto la supplenza di almeno 180 giorni richiesta dal D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009 in virtų di pių contratti di lavoro.

L’amministrazione in particolare, secondo un’interpretazione restrittiva delle disposizioni ministeriali, ritiene che, ai fini dell’inserimento negli elenchi prioritari,sia indispensabile aver stipulato un unico contratto di supplenza della durata di almeno 180 giorni presso un'unica istituzione scolastica.

Il Tribunale del lavoro di Siracusa, accogliendo il ricorso d’urgenza predisposto dall’avv. Dino Caudullo del Foro di Catania nell’interesse di un docente cui era stato negato l’inserimento negli elenchi prioritari, ha ritenuto illegittimo l’operato dell’amministrazione, rilevando che č del tutto indifferente che il requisito richiesto dal decreto ministeriale sia stato maturato in virtų di uno o pių contratti di supplenza, anche su pių scuole, considerato che la legge n. 167/2009 ha inteso ricomprendere nel novero dei beneficiari, tutti coloro che hanno comunque prestato servizio per almeno 180 giorni nell’a.s. 2008/2009.