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Importantissima sentenza di primo grado
a Trani nella vertenza ATA.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI TRANI ha accolto il ricorso ex art. 414
c.p.c proposto da un lavoratore ATA (assistita dal Segretario
Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI ) che non aveva
ottenuto il contratto sino al 31 Agosto seppur il proprio posto
fosse vacante e disponibile sino al 31.12 in organico di
diritto.
Il contratto era stato stipulato illegittimamente sino al 30
Giugno dal Dirigente scolastico del I Circolo Didattico
"Oberdan" di Andria.
Il Giudice con una Sentenza molto articolata ha rilevato che è
stato domandato dal ricorrente di accertare l' illegittimità del
termine del contratto stipulato con l'istituto convenuto il
11.10.2007 che prevedeva come termine finale il 30 Goiugno 2008
in luogo del 31 Agosto 2008, trattandosi di "supplenza per posto
vacante" da regolarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio
1999 n.124;
che, pertanto, la parte attorea ha chiesto il riconoscimento dei
propri diritti, ai fini giuridici, fino alla diversa data del
31.8.2008. oltre al risarcimento dei dannio nella misura di Euto
1.000;
che la convenuta ha eccepito come l'Ammnistrazione avrebbe
proceduto secondo legittimità nel definire, nel 30.6.2008, il
termine finale del contrato, applicando le Circolari
Ministeriali n. 10004 del 21.7.06 e n. 3191 del 23.07.07;
che, evidentemente, una Circolare, però, non può derogare alla
legge e si deve osservare come l'art. 4 della legge 3 Maggio
1999, n.124 (applicabile anche la personale ammnistrativo ai
sensi del comma 11) stabilisca che "1. "Alla copertura elle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede
mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle
ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1
e 2 si provvede con supplenze temporanee";
che, inoltre, l'art.1, comma 6, de D.M. 13 dicembre 2000, n430
destinato esplicitamente anche al personale ammnistrativo e che
- cfr il comma 1- richiama il citato art. 4, commi 1 e 2)
stabilisce che "il conferimento delle supplenze si attua
mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che
hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e
termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattche il giorno annualente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio";
che, inoltre, l'art. 4, co. 11, della legge 3 maggio 1999,
n.124, equiparando il personale ammnistrativo ai fini di tali
disposizioni, stabilisce che "le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche al personale ammnistrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA)";
che parte resistente ha soltanto argomentato che si trattava di
posto non vacante ma che in tal caso l' Ammnistrazione
scolastica resistente avrebbe dovuto e non l'ha fatto, indicare
in contratto il titolare del posto che la ricorrente doveva
andare a sostituire;
che la cirocstanza che la ricorrente non fosse inserita nelle
graduatorie provinciali per titoli. ma inserita nelle liste
dell'Ufficio di colocamento, dipende dal fatto che all'epoca le
graduatorie di terza[n.d.r. per i collaboratori scolastici]
fascia non erano ancora state bandite;
che, risulta, dunque, dal combinato disposto delle menzionate
norme, come il ricorrente avesse diritto, trattandosi di posto
vacante, ad un"conferimento di supplenza annuale"(ex art. 4
cit.) con durata fino al 31.8.2008 (ex art. 1 comma 6 lettera a)
del D.M. n.430/00;
che, quindi, deve essre accertata l'illegittimità del termine
del contratto stipulato con la convenuta l'11.10.2007 che
prevedeva come termine fissato il 30.6.2008 i luogo deò
31.08.2008, trattandosi di "sipplenza per posto vacante"da
regolarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 3 Maggio 1999,n.124,
con riconoscimento dei diritti relativi del ricorrente, ai fini
giuridici ed economici, fino alla diversa data del 31.8.2008,
regolati come da dispositivo;
che in ragione della soccombenza e del valore dellacausa, si
deve condannare L?Ente pubblico resistente a rimoborsare alla
parte attore le spes di lite che si liquidano in complessivi
Euro 1300,00 oltre accessori come per legge.
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