Sorpresa: alle scuole verranno attribuite
autonomia e personalità giuridica

di R.P. La Tecnica della Scuola, 9.5.2010

La formula è contenuta nel ddl Goisis e sembra inutile, dato che già oggi le scuole hanno personalità giuridica. In realtà nel disegno della Lega l'autonomia delle istituzioni scolastiche dovrà essere molto più ampia di quella attuale.

Con delibera del Presidente della Giunta regionale alle istituzioni scolastiche verranno attribuite l’autonomia e la personalità giuridica.

Lo prevede espressamente l’articolo 33 del disegno di legge presentato dalla Lega e che ha come prima firmatario l’onorevole Paola Goisis.

Il 1° comma dell’articolo in questione chiarisce anche che le istituzioni scolastiche “sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria”.

Ad una prima lettura la norma potrebbe sorprendere, dal momento che autonomia e personalità giuridica delle istituzioni scolastiche erano previste già dall’articolo 21 della legge delega n. 59 del 1997.

In realtà la proposta di legge della Lega sembra orientata al superamento dell’attuale modello di autonomia funzionale in modo da coniugare autonomia e sussidiarietà.

Il tentativo, insomma, sembra essere quello di estendere l’autonomia scolastica introducendo un principio di “sussidiarietà verticale”: una determinata funzione deve essere svolta dall’ente più adatto e più idoneo.

Attualmente, per esempio, la determinazione degli organici non è in capo alle scuole che - anche quando decidono di utilizzare il 20% della quota del curricolo - devono comunque fare i conti con l’organico disponibile.

Il modello che sembra emergere dal ddl leghista potrebbe invece andare in una direzione diversa.

Il cuore della proposta sta tutto nell’articolo 5 del ddl con cui vengono definite le nuove funzioni delle istituzioni scolastiche autonome.

Il 3° comma dell’articolo chiarisce che, fermi restando i vincoli finanziari stabiliti dalla amministrazione regionale, “la composizione dell'organico, la formazione delle cattedre, la dimensione delle classi e le modalità di copertura dei posti sono determinati dal consiglio dell'istituzione in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con gli indirizzi generali di gestione dell'istituzione scolastica”.

E, sempre l’articolo 5, chiarisce anche che “l'organico funzionale è soggetto a certificazione di compatibilità finanziaria del dirigente competente dell'amministrazione scolastica”.

L’autonomia scolastica viene poi rafforzata con l’attribuzione di una vera e propria “autonomia statutaria” che potrebbe andare al di là del semplice potere di autoregolamentazione che già ora rientra nelle facoltà delle scuole.

Senza dimenticare che il ddl attribuisce alle scuole autonome “autonomia finanziaria” finalizzata anche ad una sorta di “capacità impositiva” nei confronti degli utenti (fra le entrate delle istituzioni scolastiche vengono infatti esplicitamente annoverati anche contributi delle famiglie “per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia”).