L'intervento

Religione e crediti

 Pasquale Almirante La Sicilia, 16.5.2010

La ministra dell'Istruzione, Gelmini, ha esultato ma perché forse non ha considerato bene che la sentenza del Consiglio di stato, che annulla quella del Tar con cui si dichiarava illegittima l'attribuzione del credito scolastico ai ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica escludendo gli altri, è alla fine dei conti a sfavore delle casse dello Stato.

L'alta Corte infatti, se per un verso ha ribadito che l'insegnamento della rc non dà luogo a voti (giusta la normativa) e che, «nel caso l'alunno scelga di avvalersi di questo insegnamento, la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre quindi all'attribuzione del credito scolastico», per l'altro verso ha pure sottolineato che per non creare discriminazione a livello di valutazione e possibilità formativa, il Miur deve prevedere attività alternative in tutte le scuole a favore degli alunni che non si avvalgono del docente di religione. D'altra parte la libertà di coscienza è garantita dalla Costituzione per cui lo Stato non può, nel momento in cui concede un beneficio quale appunto il credito scolastico, usare parametri diseguali nei confronti dei suoi cittadini. Addirittura alcuni giuristi, commentando la sentenza del CdS, affermano che il suo presupposto sia proprio la assoluta parità fra docente di religione cattolica e insegnante alternativo il quale viene dato dall'alta corte per scontato in tutte le scuole italiane come il suo collega di religione.

Se dunque la ministra, come pare stia facendo col nuovo regolamento sulla valutazione, vuole escludere il docente di attività alternative alla religione cattolica dall'attribuzione di punteggi e quindi di crediti, disattenderebbe la stessa sentenza del Consiglio di stato. La mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può pertanto incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia, e di questo aspetto il Miur dovrà necessariamente farsi carico. Né d'altra parte appare educativo lasciare i ragazzi che non si avvalgono in balia di loro stessi quando in classe entra il docente di religione cattolica; né è legalmente accettabile che perdano un'ora di lezione dal complessivo monte orario. E' vero che qualche preside, se dispone di risorse, nomina un docente per intrattenerli, ma a costui non è data nessuna facoltà, né di valutazione né tantomeno di assegnazione di crediti.