Gestione Separata: di L.L. La Tecnica della Scuola, 14.5.2010 Il diritto alla contribuzione figurativa è previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità, quindi riguarda anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Iinps. . A ribadirlo è l’Inps, con la Circolare n. 64 del 13 maggio 2010, con la quale fornisce, in particolare, disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità. Il D.M. 12 luglio 2007, entrato in vigore il 7 novembre dello stesso anno, ha previsto per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata l’estensione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (T.U. maternità e paternità). Anche per queste categorie di lavoratrici, pertanto, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”. Per le sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, inoltre, la Legge finanziaria per il 2007 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia corrisposta un’indennità per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Anche in questo caso, per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione. In ragione della specificità del regime previsto dalla Gestione separata, ai fini del calcolo della contribuzione figurativa, verrà accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore “retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella Gestione separata nell’anno solare interessato dall’evento. Nel caso in cui nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore “retributivo” sarà desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno immediatamente precedente. Il reddito preso in considerazione ai fini della contribuzione alla Gestione separata è quello annuale valido ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il reddito medio di riferimento, pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità, andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità e sarà applicato ad ogni giorno di fruizione dell’indennità. Ai fini dell’accredito della contribuzione, la remunerazione figurativa sarà accreditata mensilmente, per ogni anno su cui essa incide, a seguito del periodo già coperto da contribuzione effettiva. Qualora l’intero anno risulti già coperto da contribuzione effettiva, la contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata. In ogni caso la copertura contributiva figurativa non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità. La contribuzione figurativa a copertura dei periodi di astensione dall’attività lavorativa per maternità/paternità e per congedo parentale, per i quali sono corrisposte le relative indennità, è accreditata d’ufficio sul conto assicurativo dei lavoratori interessati. |