I punti essenziali della circolare da Orizzonte scuola 26.7.2010 red - Una sintesi della circolare sugli organici di fatto, il cui obiettivo è completare le riduzioni di personale stabilite dalla legge n. 133/2008, 3500 posti da aggiungere ai circa 22.000 già tagliati in organico di diritto per l'a.s. 2010/11.
Scuola primaria: Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). L’insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell’organico di istituto. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
Scuola secondaria di I grado Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie.
Scuola secondaria di II grado vedi Organico di fatto superiori, i criteri saranno rivisti Inoltre
L’assetto
dell’istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno
scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi
ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle
classi successive, ancorché modificati nelle
quantità-orarie riferite all’istruzione tecnica e dell’istruzione
professionale.
Corsi di qualifica presso gli istituti professionali
Per attivare i percorsi
di qualifica, oltre ad utilizzare la quota di flessibilità,
potranno essere impiegati anche i docenti eventualmente in esubero,
quote di organico disponibili, nonché i docenti che dovranno
completare l’orario cattedra, perché costituita con orario inferiore
a quello d’obbligo.
Ufficio tecnico
I posti relativi
all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono
coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione
scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a
classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e
sulle utilizzazioni.
Posti di sostegno Com’è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.
Alla
complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli
eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte
del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi
dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma
605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere
in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è
affetto l’alunno. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
Personale educativo
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