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Docente vince vertenza per omessa
proroga del contratto di lavoro
Una docente precaria ha intentato una vertenza sindacale nei
confronti del dirigente scolastico di una scuola di Conversano
con l’assistenza del Segretario provinciale e Regionale Prof.
BARTOLO DANZI proprio sindacalista di fiducia.
La docente stipulava in data 19.10.2009 contratto
individuale di lavoro a tempo determinato prot. 3635 in
sostituzione di docente titolare assente, su posto comune,con
scadenza il 1.11.2009.
Tale contratto veniva limitato dal Dirigente scolastico in
quanto alla validità giuridica ed economica per la giornata del
2.11.2009 (festività), in quanto confermava la supplenza dal
3.11.2009 con atto prot. 3919.
DIRITTO
Nel caso che ci occupa appare evidente la violazione e falsa
applicazione dell'art. 40 del CCNL 2006/09. Difatti il comma 3
del citato art. 4° dispone che “Le domeniche , le festività
infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di
insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto
medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di
servizio. Nell’ipotesi che il docente completi l’orario
settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1 del codice civile.”
Peraltro, a mente dell’art. 7 comma 4 del D.M. del 13.6.2007
(Regolamento delle supplenze) nella specie pure violato, “Per
ragioni di continuità didattica , ove al primo periodo di
assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza
soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da
giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la
supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo
supplente già in servizio , a decorrere dal giorno successivo a
quello di scadenza del precedente contratto.
Nella specie il Dirigente scolastico non ha inteso riconoscere
la giornata 2.11.2009 agli effetti giuridici ed economici, in
netta violazione dell'appena richiamato art. 40 comma 3 del CCNL
2006/09 e dell’art. 7 comma 4 del D.M. del 13.06.2007.
A seguito della presentazione della vertenza presso la D.P.L di
Bari il Dirigente con atto prot. 2409 del 15.6.2010 riconoscendo
la fondatezza delle doglianze della lavoratrice , comunicava di
provvedere al riconoscimento giuridico ed economico per la
giornata del 2.11.2009 ai sensi della precitata normativa , alla
riformulazione del certificato di servizio e alla liquidazione
degli oneri riflessi e pagamento contributivo per tale giornata.
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Docente collocata fuori ruolo
utilizzata in biblioteca vince vertenza
La ricorrente con istanza di tentativo obbligatorio di
conciliazione rivolta alla D.P.L. di Bari rivendicava il diritto
ad essere utilizzata nelle mansioni e nei compiti assegnati
nell’ambito della biblioteca scolastica e comunque in attività
che non vadano oltre il proprio "status di docente", sebbene
dichiarata inidonea all’insegnamento come da verbale della
Commissione medica del 20 Novembre 2002. Inoltre deduceva di
essere tenuta ad apporre la propria firma su un registro del
personale docente o su un registro apposito che non fosse quello
ATA.
La stessa richiedeva il risarcimento dei danni subiti e subendi
(biologico, esistenziale e morale) quantificato nella misura di
45 Mila Euro.
La docente veniva assistita in data odierna nel Collegio di
Conciliazione dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e
Regionale della struttura federale “Unams scuola” della
Federazione Nazionale Gilda Unams a cui aderisce e aveva
conferito specifico mandato.
Di seguito si riportano gli aspetti salienti della conciliazione
avvenuta con esito positivo alla lavoratrice.
FATTO
L’istante è docente collocata fuori ruolo ed utilizzata in
biblioteca presso l’istituto scolastico convenuto.
Tale utilizzazione, però non avviene secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in quanto risulta molto approssimativa e
più come personale ATA che nel rispetto della professionalità e
della figura di docente dell’odierna istante.
Difatti,alla stessa spesso e volentieri vengono richiesti
compiti amministrativi in realtà rientranti nelle mansioni
dell’assistente amministrativo ATA e che nulla hanno a che
vedere con la didattica e ruolo di docente e tale
professionalità , consone all’istante.
Il fatto che in maniera illegittima l’istante sia utilizzata
alla stregua di ATA è palesemente dimostrato dal fatto la si
costringe, peraltro, a firmare sul registro di tale personale,
pur restando ad ogni effetto di legge, anche se collocata fuori
ruolo, una docente.
Da tutto ciò ne consegue che il rapporto di lavoro dell’odierna
istante è funestato da continue prevaricazioni , talvolta,
perpetrate anche da qualche esponente dell’ Ufficio di
segreteria che pensa bene di dettare ordini e poter stabilire di
volta in volta le mansioni(pur non avendone potere) che
l’istante deve svolgere nel corso della giornata.
Tale situazione di estrema pressione esercitata nell’ambito
della gestione del rapporto lavorativo alla stregua del c.d.
mobbing ha causato notevole stato di disagio, ansia e stress
post-traumatico nella lavoratrice al punto che la stessa è
dovuta ricorre più volte alle cure dei sanitari in quanto colta
da gravi malori fisici.
Tale situazione non ha avuto alcuna risoluzione neanche in
presenza dell’intervento sindacale richiesto dall’odierna
istante e l’incontro del Dirigente scolastico con il
sindacalista di fiducia della ricorrente, ed anzi ciò è stato
causa di un aumento degli attacchi e delle situazioni di
disagio nella persistenza della illegittimità dei comportamenti
surrichiamati.
DIRITTO
L’utilizzazione del personale della scuola – ispettivo,
direttivo, docente, educativo e ata – in altri compiti, per
inidoneità fisica all’espletamento delle funzioni istituzionali,
è stata introdotta per la prima volta con i Decreti delegati del
1974 e, precisamente, dal DPR 31.5.1974 N. 417, con l’art. 113.
Tale materia è stata recepita ed integrata dal T.U. D.lgs
297/94.
L’interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore, non perché sia
utilizzato come ATA. L’orario di servizio, infatti, concerne
l’aspetto organizzativo del lavoro e non lo “status giuridico”
che rimane quello di docente(Cons. di Stato, sezione VI,
decisione n. 1090 del 15 dicembre 1992).
Le modalità di utilizzazione, quindi, effettuate dal Dirigente
scolastico si profilano completamente illegittime ed
unilaterali.
Difatti, risulta pacificamente violato l’iter previsto dall’art.
6 comma 2 lettera h) CCNL 2006/09 comparto scuola che prescrive
quale materia di contrattazione integrativa d’istituto “le
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al
piano dell’offerta formativa…..sentito il personale medesimo.”
Il Dirigente scolastico , difatti, non ha mai inteso rispettare
tale norma nel caso dell’odierna istante, preferendo una
gestione del tutto “libera” del rapporto lavorativo della
ricorrente, ritenendo altresì di poter richiederle alla stessa,
qualunque cosa.
Appare, dunque assai evidente come la mancanza di criteri di
utilizzazione della docente istante –peraltro- già impegnata in
compiti di biblioteca, rendano tale utilizzazione unilaterale ed
illegittima.
Tale scriteriata gestione del rapporto lavorativo ha inciso
negativamente sullo stato di salute dell’odierna assistita con
conseguente danno biologico ed esistenziale. Il diritto alla
integrità fisica della persona nell’ambito del rapporto di
lavoro subordinato trova fondamento generale nell’art. 2087 c.c.
che è norma generale, come già avuto modo di affermare la Corte
di Cassazione precisando che “ la responsabilità del datore di
lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art.
2087 del C.C. in base al quale l’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che , secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
del prestatore di lavoro. La norma dell’art. 2087 del codice
civile impone, quindi, all’imprenditore un obbligo generale di
diligenza; e le norme legislative per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.”(Cass. 23.2.1995, GCM, 423).
In tale caso risulta comprovato che al contrario non sia stato
rispettato dal Dirigente scolastico l’obbligo di diligenza in
quanto nonostante l’espresso invito a rivedere le modalità di
utilizzazione dell’odierna istante(anche per tramite il
sindacato di fiducia) lo stesso Dirigente scolastico abbia con
tenacia inteso insistere sulle proprie posizioni a danno della
salute della ricorrente.
Pertanto, il Dirigente scolastico è responsabile della lesione
del diritto alla salute della ricorrente, ma anche per tutti gli
ingiusti turbamenti dello stato d’animo ed in generale della sua
integrità psico-fisica.
Tale comportamento illecito obbliga il Dirigente scolastico al
risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito dalla
odierna istante ai sensi dell’art. 2043 C.C. che espressamente
prevede ““Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”. |