Visite fiscali: di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 18.6.2010 E' questa la conseguenza della sentenza n. 207 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che poneva a carico delle ASL gli oneri connessi con gli accertamenti medico-legali. La situazione finanziaria delle scuole è ormai talmente difficile che sembra impossibile che possa ulteriormente peggiorare. E invece bisogna mettere in conto che nei prossimi mesi le difficoltà non potranno che aumentare ancora. Questa volta, ad azzerare l’ultimo residuo di capacità di spesa delle scuole, ci ha pensato la Corte Costituzionale che ha recentemente accolto un ricorso della Regione Toscana in materia di spese connesse con le visite fiscali effettuate dalle ASL. Tutta la vicenda ha origine dalle disposizioni contenute nell’art. 71 della legge 133/08 che imponevano a tutte le pubbliche amministrazioni, e dunque anche alle istituzioni scolastiche, di predisporre accertamenti medico-legali nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia e anche per assenze di un solo giorno. Fin da subito apparve chiaro che la norma avrebbe posto a carico delle scuole una spesa del tutto insopportabile: una visita fiscale costa infatti, mediamente, circa 40 euro e per una scuola di medie dimensioni questo avrebbe significato una spesa annua di almeno 5-6mila euro. Somma che, nel 2008, corrispondeva a più della metà del finanziamento ministeriale per il funzionamento ordinario (come è noto per il 2009 e il 2010 le scuole non hanno ricevuto neppure un euro per questa voce). E così, a un anno di distanza, il ministro Brunetta fece approvare una nuova norma, inserita nel decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, che recitava testualmente: “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”. La norma venne subito impugnata dalla Regione Toscana e ora la Corte Costituzionale ha stabilito che si tratta di una disposizione che lede la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute di cui all’art. 117 della Costituzione oltre che l’autonomia finanziaria delle Regioni stesse di cui all’art. 119 della Costituzione. E adesso cosa succederà? A questo punto è molto probabile che le ASL riprendano ad emettere le parcelle a carico delle scuole le quali, ovviamente, non saranno assolutamente in grado di pagarle. Ma c’è persino il rischio che le ASL chiedano il pagamento delle visite effettuate da settembre 2008 a oggi: questo significherebbe il tracollo definitivo delle finanze delle scuole con conseguenze e ripercussioni del tutto imprevedibili. |