Permessi per accompagnare a visite mediche di L.L. La Tecnica della Scuola, 3.6.2010 Il lavoratore che abbia la necessità di usufruire dei permessi per accompagnare ad una visita medica un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi. Lo ha precisato l’Inps, con il Messaggio numero 14480 del 28 maggio 2010, con il quale ha richiamato la nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che si era espresso sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura. Ad avviso del Ministero, la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale avrà quindi diritto alla fruizione dei permessi. Nelle fattispecie in oggetto è tuttavia necessario che l'interessato presenti comunque apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate. Pertanto, il lavoratore interessato dovrà presentare domanda prima del godimento delle ore di permesso e, successivamente alla fruizione delle stesse, presentare sia la documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie, sia la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure. Qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi dal Centro Medico Legale per il riconoscimento del beneficio, la domanda sarà respinta. Successivamente alla verifica della documentazione prodotta, l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro, limitata ai periodi in cui l’accesso/gli accessi sono avvenuti. Sebbene l’autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata non è, invece, necessario – chiarisce l’Inps - ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto. |