Docenti su posti di sostegno: di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 4.1.2010 Il servizio pre-ruolo prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999 dagli insegnanti di sostegno, privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera. A ribadirlo è il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che, con circolare n° 127217 del 15 dicembre 2009, richiama la nota Miur prot. n. 14866 del 2 ottobre 2009, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico forniva chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno, in sede di ricostruzione di carriera, del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato senza titolo di specializzazione su posti di sostegno anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge (1° giugno 1999). Ricordiamo che l'art. 7 comma 2 della legge 124/99 stabilisce che il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del Testo Unico. Il Miur ribadisce quanto già espresso con la nota prot. n. 1909 del 5 agosto 2004, che, nel richiamare il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale pubblico impiego, nell’adunanza n. 14 del 20 aprile dello stesso anno, aveva sottolineato la natura innovativa della normativa di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999, che, quindi, può operare unicamente a decorrere dalla sua entrata in vigore. Infatti, la nota “de qua” è stata posta ex novo, senza alcun riferimento né esplicito, né implicito, ad altre norme precedenti, per cui non è possibile attribuirle natura interpretativa e tanto meno un effetto retroattivo. Ne consegue che non può essere considerato riconoscibile il servizio non di ruolo prestato dai docenti privi del predetto titolo anche negli anni scolastici antecedenti alla data del 1° giugno 1999. Il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dai docenti privi del titolo di specializzazione può avvenire solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge e non per i servizi svolti anteriormente. |