Il tetto del 30 %: integrazione o razzismo?

Giuseppe Luca, AetnaNet 20.1.2010

Un elemento fondamentale per l’integrazione degli alunni stranieri è, ancora secondo le indicazioni della Gelmini, il potenziamento della lingua italiana, utilissimo per proseguire negli studi con i compagni di scuola italiani. Da ricordare, infine che il regolamento di riordino del I ciclo prevede che la scuola secondaria di I grado avrà una quota di ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria che dunque potrà essere utilizzata per corsi di recupero di italiano per la preparazione degli alunni stranieri in vista degli esami.

Si tratta di una circolare che pone l’accento sulla necessità di favorire, quanto più possibile, non solo l'inclusione degli alunni non italiani ma anche la loro scolarizzazione (almeno dell'obbligo) anche per prevenire una serie di criticità, quali ad esempio la dispersione, l'abbandono o l'insuccesso scolastico.

“La presenza di stranieri nella scuola italiana, spesso concentrati in alcune classi - spiega il ministro Gelmini - non é certo un problema di razzismo ma un problema soprattutto didattico”.

“Lo sanno - continua - le molte mamme che vedono la classe dei loro figli procedere a due velocità di crescita formativa, con alcuni studenti che rimangono indietro e altri che riescono ad andare avanti meglio. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare l'integrazione degli alunni non italiani in classe.

Oltre al tetto, inoltre, è fondamentale prevedere classi d’inserimento di durata limitata per insegnare la nostra lingua a un livello sufficiente,a chi è appena arrivato in Italia, per non sentirsi in difficoltà con i coetanei”.

E per andare incontro alle esigenze delle scuole, il ministro promette “apposite risorse finanziarie per gli interventi di sostegno alle scuole per l'inserimento di bambini stranieri e ulteriori finanziamenti (...) per le scuole dei territori con alta presenza di cittadini stranieri”.

“Stabilire un tetto - ha spiegato il Ministro- è un modo utile per favorire l’integrazione, perché grazie a questo limite, si evita la formazione di classi ghetto con soli alunni stranieri. I nostri istituti sono pronti ad accogliere tutte le culture e i bambini del mondo ma contemporaneamente devono mantenere, con orgoglio, le proprie tradizioni storiche e insegnare la cultura del nostro Paese.

«Mi sembra un provvedimento di puro buonsenso», dichiara Sabino Famiglietti della Cisl. «Certo, poteva arrivare prima, ma indica che finalmente la problematica viene affrontata».

L’On. Livia Turco afferma che è “giusto preoccuparsi di evitare classi-ghetto, ma il tetto del 30 per cento per gli alunni stranieri non risolve il problema”. Secondo la Turco occorre, piuttosto, che “le scuole italiane e gli insegnanti siano sostenuti concretamente con finanziamenti straordinari per corsi di lingua e cultura italiana così come nel rapporto con le famiglie immigrate per far diventare la scuola italiana una scuola veramente interculturale”. Su questi temi, aggiunge, “purtroppo non c’è alcuna misura da parte del governo, tutto è lasciato al 'fai da tè e alla buona volontà degli insegnanti, che è straordinaria, ma purtroppo non è sufficiente”.

Per Pantaleo (FLC CGIL) – Con questo provvedimento non ci sarà una maggiore integrazione ma viceversa più separazione ed esclusione, e, d'altra parte esistono forti dubbi di legittimità giuridica di tali disposizioni che vengono diffuse attraverso delle note e non con delle circolari.

Premettiamo, intanto, che la nota Ministeriale è molto ben fondata sulle precedenti normative, che sono alla base della storia ultraventennale dell’educazione interculturale in Italia. Essa fa riferimento all’art. 45 comma 3 del DPR del 31 agosto 1999 che, per evitare che si creassero delle classi ghetto, detta la linea normativa sulla materia e fissa al 50% il tetto massimo di presenze di stranieri in classe. Da precisare, infine, che una circolare di indicazioni e raccomandazioni non può certamente smentire un decreto del Presidente della Repubblica.

Per la verità, la circolare ha posto la questione in termini di “alunno straniero” o “ alunno con cittadinanza non italiana” ed è apparsa subito forviante perché poco esplicita sul diritto di cittadinanza specialmente se si pensa alla legge n. 91 del 1992 in discussione, dal 22 dicembre, alla Camera.

La legge, infatti, stabilisce che, per l’acquisizione della cittadinanza, lo straniero nato in Italia, debba possedere la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età, «senza interruzioni» e abbia frequentato, con profitto, le scuole almeno fino all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Leggendo, però, la circolare, senza staccati ideologici e riflettendo sulle puntualizzazioni del Ministro, è chiaro che il tetto del 30% non si riferisce a studenti nati e cresciuti in Italia e che spesso hanno conoscenze e motivazioni allo studio, a volte, ben più consistenti dei loro coetanei italiani.

Chi rientra, allora, nel 30%?

Esclusi, certamente, i piccoli della scuola dell’infanzia, i nati in Italia e chi ha buona conoscenza della nostra lingua, faranno parte del 30% gli alunni neo arrivati, oggi individuati in chi è giunto nel nostro Paese da meno di due anni e che chiedono di iscriversi a scuola a partire dagli ultimi anni della scuola primaria.
Se la nostra lettura della nota è corretta, nel tetto rientrerebbe mediamente il 10% del numero di studenti stranieri per un totale di circa 60.000. La circolare, occorre ancora precisare, non sembra essere (e non potrebbe essere) tassativa e vincolante in quanto sottopone il tetto del 30% a una pluralità di variabili e condizioni che la rendono molto indicativa. La soluzione dei casi, per esempio, è sottoposta agli accordi di rete, ai patti territoriali, alle azioni positive messe in atto dai dirigenti scolastici e dalla politica di programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Con determinazione del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, ancora, il limite del 30% potrà essere innalzato a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche e potrà invece essere ridotto, a fronte della presenza di alunni stranieri che dimostrino, all’atto dell’iscrizione, una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività didattica, e comunque, a fronte di particolari e documentate complessità.
Certo, dal punto di vista dell’autonomia scolastica e dei poteri e responsabilità connesse, sarebbe stato più corretto affidare le decisioni alle singole istituzioni e non agli uffici scolastici regionali. Spetta, infatti, agli organi d’Istituto la prerogativa di definire i criteri per la formazione delle classi. Sono loro a mirare alla persona con la sua storia e le capacità culturali e relazionali, le conoscenze, i comportamenti, il profilo psicologico per arrivare, preso atto degli strumenti professionali e strutturali della singola istituzione, alla valutazione dell'opportunità di comporre un gruppo classe in un modo o in un altro.

In definitiva,a nostro avviso, la circolare, nel fornire “indicazioni e raccomandazioni” si muove con molta cautela ma l’itinerario tracciato sul quale si deve far strada l’obbligo di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, previsti dall’art.117 della Costituzione dopo la riforma del 2001, non sembra, sempre, rispettoso dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

 

Giuseppe Luca, pippo.luca@alice.it , 3334358311
Direttore Responsabile della “Letterina”