Vale il contratto e la trattenuta per le assenze non sempre scatta Malattia, i giudici beffano Brunetta
Alcuni collegi di conciliazione ripristinano i
soldi di Mario D'Adamo, ItaliaOggi 12.1.2010 Il 4 dicembre scorso il collegio di conciliazione della provincia di Piacenza ha ripristinato a una docente di scuola media i compensi accessori a carattere fisso e continuativo e quello per le ore eccedenti, compensi che l'amministrazione aveva sospeso durante la convalescenza successiva al ricovero ospedaliero. Mentre il decreto legge 112/2008, contenente la riforma del ministro della pa Renato Brunetta, stabilisce che per i primi dieci giorni di assenza per malattia sia conservato solo il trattamento economico fondamentale (art. 71, primo comma), il collegio di conciliazione ha fatto valere il trattamento più favorevole previsto dal contratto di lavoro del personale della scuola. Il quale, infatti, consente di mantenere tutti i compensi accessori a carattere fisso e continuativo durante le assenze per malattia superiori a 15 giorni lavorativi, per ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza, che si verificano nell'ambito dei primi nove mesi di assenza (art. 17, ottavo comma, secondo periodo). Lo stesso decreto legge 112/2008 sembra consentire l'operazione, dal momento che, nei casi come quello dell'insegnante piacentina e sia pure con una formulazione non del tutto corrispondente a quella contrattuale, fa salvi i trattamenti più favorevoli previsti dai contratti collettivi (art. 71, primo comma, secondo periodo). Allo stesso modo il dl n. 112 fa salva un'altra clausola contrattuale, quella che esclude dal computo delle assenze, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, quelli relativi alle conseguenze certificate delle terapie, nei casi di gravi patologie che richiedano interventi temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, nono comma). Il compenso per le ore eccedenti è stato ripristinato all'insegnante anche perché la cattedra ricoperta era strutturata su un orario settimanale di ventuno ore, con la conseguenza che la retribuzione relativa alle tre ore settimanali aggiuntive di servizio doveva seguire la sorte del trattamento economico fondamentale, non soggetto alle sospensioni previste dal d.l. n. 112 nemmeno per i primi dieci giorni di malattia. In un altro caso, relativo a un insegnante della provincia di Roma, non c'è stato nemmeno bisogno dell'intervento della conciliazione. È stato lo stesso ministero del Tesoro, direzione dei servizi vari, a restituire le trattenute erroneamente operate e a ripristinare il compenso relativo alle ore eccedenti. Oltre a questi interventi di interpretazione sistematica del d.l. n. 112/2008 e delle più favorevoli norme contrattuali, promossi con l'assistenza delle locali sedi del sindacato Flcgil, il decreto anticrisi entrato in vigore il 1° luglio 2009 aveva già fatto giustizia, abrogandola, di un'altra clausola, quella che escludeva dalla distribuzione delle somme previste dai fondi per la contrattazione integrativa le assenze dal servizio del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda la scuola, però, essa aveva avuto un ricaduta limitata, la maggior parte dei compensi accessori del personale della scuola essendo attribuiti per lo svolgimento di progetti e di funzioni, non legati a una regolare scansione temporale, ed essendo perciò distribuiti in modo forfetario. |