Maggiorazione del 18% Michele Napoli da Michelenapoli.it, 23.1.2010 In gennaio era stata pubblicata una serie di articoli di ITALIA OGGI che sostenevano la tesi che l’indennità integrativa speciale vada maggiorata del 18% ai fini del calcolo della pensione. Non ero il solo ad essere perplesso sulla motivazione, eminenti giuristi non condividevano questa tesi. Per chi non ricorda, rimando alle note di gennaio e alla rassegna stampa.
Devo tornare sull’argomento perché c’è
una novità importante: la sentenza
n. 380 del 3/11/08 della Corte dei Conte – Sede giurisdizionale
per le Marche. L’ho sottolineato perché giuridicamente la posizione dei D.S. sulla questione è diversa da quella del personale della scuola: i DS non sono legati al CCNL della scuola, ma hanno un proprio contratto agganciato alla dirigenza dello Stato. Il CCNL 2002-05 del personale della scuola, oltre a stabilire il conglobamento dell'IIS nello stipendio, all'art. 79, comma 3, precisa:
"Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art. 75, comma 3, del presente CCNL, non
modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10
della legge n. 335/1995." Evidenzio inoltre che uno dei punti di forza per la conclusione positiva del ricorso dei dirigenti scaturisce dal fatto che, a differenza del personale della scuola:
Aggiungo un particolare significativo: ai docenti della scuola primaria e agli ex direttori didattici viene applicata la trattenuta ENAM sulla sola voce dello stipendio: ai docenti sullo stipendio indicato nel cedolino non comprensivo della IIS, ai dirigenti ex d.d. alla voce stipendio indicata nel cedolino comprensiva dell’IIS. Quindi già il Tesoro evidenzia la differenza: considera l’I.I.S. effettivamente conglobata nel caso della dirigenza, non fa la stessa cosa per il personale della scuola. E la scelta non è casuale.
Certamente è
dovuta al comma 3 dell'art. 79.
L'INPDAP,invece, finora non ha
riconosciuto neppure ai dirigenti la maggiorazione dell'IIS,
facendosi forte del fatto che il Ministero, nel comunicare i dati
retributivi per il calcolo della pensione, scorpora l'IIS dallo
stipendio.
Secondo lo Studio Legale di Ascoli P.
(e
ribadito da Italia Oggi), il ricorso può essere fatto non solo
dai dirigenti scolastici andati in pensione dal 1/1/2001 (data del
conglobamento dell’indennità integrativa), ma anche dal personale
della scuola andato in pensione dal 1/1/2006. Perché dal 2006 se per il personale della scuola il conglobamento è avvenuto dal 1/1/2003?
Perché il CCNL 2006-09 della scuola
non contiene più il testo del comma 3 dell'art. 79. Il ricorso per il personale della scuola non ha i presupposti giuridici di quello della dirigenza (l'effettivo conglobamento dell'IIS nello stipendio), ma si fonda sulle tesi portate avanti in gennaio da Italia Oggi e quindi alle presunte omissioni contenute nel CCNL 2006-09. Motivazioni, a detta di molti esperti, assolutamente insostenibili perchè una norma di legge è in vigore fino a quando non viene abrogata o non sia in contrasto con una legge successiva. Non sono un giurista, ma un’opinione a proposito ce l’ho: i DS continueranno a vincere i ricorsi, il personale della scuola li perderà tutti. E senza un intervento legislativo, si chiuderà il cerchio con l’ennesima discriminazione, l’ennesimo privilegio che si andrà ad aggiungere ai tanti già ottenuti dalla dirigenza scolastica da quando è uscita dal CCNL della Scuola. E' importante sottolineare che questa sentenza si aggiunge a quelle del TAR di Catania riguardante la maggiorazione del 18% della retribuzione di posizione; questo emolumento die DS è l'equivalente della retribuzione professionale docenti o assegno similare percepito dal personale della scuola. Mentre per il personale della scuola è considerato salario accessorio e quindi con effetti nulli o irrisori sul calcolo della pensione e della buonuscita, la retribuzione di posizione ha effetti pieni sia nel calcolo della pensione che della buonuscita. Ma la beffa non finisce qui: le sentenze dicono che sulla pensione dei DS deve essere anche maggiorato del 18%.
Credo che i sindacati della scuola non
possano ignorare la questione: maggiorazione dell'IIS per tutti o
per nessuno! 30/12/08
AGGIORNAMENTO DEL 19/1/2010 Quanto avevo detto circa un anno fa nella nota del 30/12/08 si è puntualmente verificato: lo stesso giudice della Corte dei Conti sezione Marche che aveva espresso parere favorevole per i dirigenti scolastici con la sentenza 308/08, ha invece espresso parere negativo con la sentenza n. 272 del 13/11/2009 al ricorso presentato da tre insegnanti di scuola media. Per i dirigenti l'ind. int. deve essere maggiorato del 18%, per il personale della scuola no. Dura lex, sed lex! E il giudice non poteva fare diversamente. Ciò che succede è semplicemente vergognoso, ma le leggi non le fanno i giudici e se ci sono delle responsabilità vanno cercate altrove. Da quando i dirigenti scolastici sono usciti dal contratto del personale della scuola, hanno acquisito privilegi, soprattutto al momento di andare in pensione, che li pongono al di sopra dello stesso personale di cui ci dicono che fanno parte, ma a questo punto una domanda ce la dobbiamo porre: fanno davvero ancora parte del personale della scuola? Se ne fanno parte questi privilegi hanno creato una casta all'interno del personale della scuola. Ed è, a mio avviso, intollerabile!
(Che sia chiaro; non mi indigno pro
domo mea, sono fuori dalla mischia, sono in pensione da 15 anni!) Infatti dei privilegi della dirigenza si è accorto anche Brunetta (è piccolo ma non certo scemo). In questi anni la dirigenza statale ha fatto con i contratti il gioco dei tre bussolotti: sulla retribuzione fissa non compare alcuna retribuzione accessoria, la maggior parte delle risorse disponibili è confluita nella retribuzione di posizione che non solo non è accessoria, ma ci sono già molte sentenze favorevoli e ricorsi in itinere perché sia maggiorata del 18%. Mentre un docente riceve una bella fetta di retribuzione come RPD (retr. prof. docenti) che non ha effetti su tredicesima, pensione (1) e buonuscita, il dirigente si è visto trasferire quasi tutto nella retribuzione di posizione. Solo una piccola parte, cioè la retribuzione di risultato, non in busta paga, è percepita saltuariamente come retribuzione accessoria. (1 - Per essere precisi dobbiamo specificare che l'accessorio in talune circostanze ha effetti irrisori sulla pensione, di norma nessuno.) L'art. 45 del D.L.vo 150/09 modifica l'art. 24 del D.l.vo 165/01 e impone che gradualmente, ma entro il CCNL del 2011, buona parte delle risorse destinate non affluiscano nella retribuzione di posizione, ma in quella di risultato che non potrà essere inferiore al 30% della retribuzione base; l'obiettivo è quello di riportare alla normalità il rapporto retribuzione/retribuzione accessoria. Chiaramente in questo modo aumenterà la parte che non avrà effetti su tredicesima, pensione e buonuscita. Secondo gli esperti del SOLE24ORE ciò potrebbe avere un peso consistente sulle pensioni, specialmente per gli alti dirigenti statali. Non conosciamo le retribuzioni della dirigenza statale per esprimere un giudizio sull'entità prospettata dal SOLE24ORE, ma riteniamo che il provvedimento miri ad un allineamento con i dipendenti statali non appartenenti alla dirigenza.
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