Domande di disoccupazione dei precari: di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 14.12.2010 A causa dello slittamento della predisposizione degli elenchi da parte del Miur, resi disponibili a fine novembre scorso, molti lavoratori precari non hanno potuto provvedere a presentare la domanda di disoccupazione nell’ordinario termine di scadenza (68 giorni) dalla cessazione dell’incarico, in attesa di avere certezza dell’inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie prioritarie afferenti l’anno scolastico 2010/2011. È per tale ragione che l’Inps, con una nota datata 10 dicembre e indirizzata alle proprie Direzioni regionali, nel comunicare che la procedura di gestione è stata aggiornata con il rilascio dell’apposito link “Insegnanti Precari” per la verifica automatica della presenza nello stesso del nominativo del richiedente, ha anche informato che tutte le domande di disoccupazione relative al personale precario cessato da un incarico in occasione del termine delle attività didattiche 2009/2010 o cessato in conseguenza della scadenza dell’ultima supplenza temporanea nel corso dello stesso anno scolastico, possono essere presentate anche dopo la pubblicazione dell’elenco Miur al massimo entro il prossimo 31 dicembre. In merito ad eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010/2011, l’Inps chiarisce che sono da considerare sospensioni della nuova indennità e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo. Relativamente ai termini di decorrenza, saranno considerate presentate il 1° luglio 2010, le domande del personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela, così come le domande del personale che al 30 giugno 2010 ha fruito di tutte le giornate di una precedente indennità salva-precari; mentre decorreranno dal primo giorno successivo all’ultimo giorno indennizzato sulla base della normativa salva-precari 2009-2010, ma fruito dopo la data del 30 giugno 2010. Il pagamento decorrerà dall’ottavo giorno successivo a tali date oppure dalla data di attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente, qualora questa avvenga successivamente al 31 dicembre 2010. Il possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto – conclude l’Inps - andrà accertato facendo riferimento al giorno in cui è terminato l’ultimo rapporto di lavoro precedente le date di cui sopra. |