Indennitā di vacanza contrattuale. da Tuttoscuola, 6.4.2010 A metā degli anni '90, con la privatizzazione del rapporto di lavoro, venne istituita anche nei comparti statali l'indennitā di vacanza contrattuale, calcolata sula base dell'inflazione programmata, da corrispondere in caso di ritardo di applicazione del contratto. In quindici anni non č mai stata applicata nel settore statale e nella scuola, anche se i contratti sono stati definiti con notevole ritardo (l'indennitā scatta dopo tre mesi di ritardo). Il ministro Brunetta ha riscoperto questo reperto contrattuale e vi ha dato applicazione nel 2009 per il contratto dei dirigenti scolastici e, da pochi giorni, anche per il personale statale, compreso quello scolastico. Diversi sindacati hanno riportato le nuove misure previste per il personale scolastico, che sono state definite sulla base del tasso di inflazione programmato per il 2010 (1,5%), applicato sugli iniziali di livello nella misura del 30% da aprile e del 50% da luglio. Per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria l'importo lordo mensile č di 7,25 euro (12,08 da luglio); per i docenti di scuola secondaria di I e di II grado č di 7,86 euro (13,11 da luglio); per i collaboratori scolastici č di 5,59 euro (da luglio 9,32); per gli assistenti amministrativi č di 6,26 euro (da luglio 10,44), per i direttori dei servizi generali e amministrativi č di 8,28 euro (13,80 da luglio). L'indennitā di vacanza contrattuale ha valore di anticipo e verrā riassorbita nei prossimi aumenti contrattuali che decorreranno dai primi del 2010. |