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Scuola, ok alle deroghe per il sostegno

Una nuova circolare del ministero dell'Istruzione adegua l'organico di diritto alle situazioni di fatto. Un Osservatorio regionale provvederà al monitoraggio. La norma prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno. Pubblichiamo ampi stralci del documento e il commento di Salvatore Nocera, vice presidente Fish .

di Salvatore Nocera, Superabile 3.8.2010

ROMA. Con la circolare ministeriale n. 37/10, che trasmetteva le tabelle sugli organici di diritto, il ministero dell'Istruzione preannunciava ulteriori chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore "aggiuntive " di sostegno, ripristinata dalla sentenza n.80/10 della Corte costituzionale. Le precisazioni sono pervenute con la circolare ministeriale n. 59/10 concernente l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

La circolare inizialmente ribadisce l'obbligo per l'amministrazione scolastica di rispettare i tetti di spesa ed i tagli imposti dall'art 64 (legge n. 133/08) ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule. Passa poi a fornire chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno ripristinate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 80/10) e ne chiarisce la logica: " La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato".

Il ruolo dei gruppi di lavoro.

La circolare prosegue precisando che nei casi comprovati (ai sensi dell'art 35 comma 7 l.n. 289/02) e segnalati dai gruppi di lavoro composti dai docenti della classe (ai sensi degli art 9 comma 15 e 10 comma 5 del DL n. 78/10), dalla famiglia e da operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, i direttori scolastici regionali debbono autorizzare le deroghe. La circolare prosegue così: "Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzi one delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

Le deroghe eccezionali.

La circolare continua parlando degli organici dei collaboratori scolastici e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, come segue: "Le LL. tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in p iù di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo. (...) Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico."

La circolare conclude con la previsione di un monitoraggio, come segue: "Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'Osservatorio nazionale."

Alcune osservazioni

La Circolare è assai importante e fornisce alcune garanzie agli alunni con disabilità. E' però opportuno fare alcune precisazioni onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale.

A proposito delle " deroghe per il sostegno " la Circolare ripete il termine " particolare gravità", già introdotto dall'art 35 (comma 7 L.n. 289/02). E', in proposito da tener presente che la normativa vigente non fornisce una interpretazione autentica al termine " particolare", mentre l'art 3 (comma 3 L.n. 104/92) dà invece una definizione di "gravità". Pertanto, in mancanza di una definizione legale, nessun dirigente scolastico o regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso sia di particolare gravità.

Molto più interessante è l'invito rivolto ai direttori regionali di porre "la debita attenzione alla specificità della minorazione dei singoli alunni". L'espressione è riportata dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale; ma deve essere intesa in modo corretto; cioè non nel senso che i direttori scolastici regionali possano mettersi a decidere quale minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga; ma nel senso (indicato nell'art 10 comma 5 del DL n. 78/10) e cioè che, in presenza di deficit intellettivi e/o sensoriali, debba essere sempre concessa la deroga; nel caso di minorazioni esclusivamente fisiche più che di un intervento di sostegno didattico occorra un'assistenza all'autonomia o alla comunicazione che è di competenza degli enti locali ai sensi dell'art. 139 (dpr n. 112/98).

A proposito del numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con un'ora in più della mezza cattedra di sostegno, né col massimo della durata dell'intero orario scolastico; ma, come ha precisato la sentenza del consiglio di Stato (n. 2215/10) esso deve soddisfare "le effettive esigenze dell'alunno secondo la diagnosi funzionale e il piano educativo individualizzato per lui predisposto dall'apposito gruppo di lavoro sulla base degli accordi fra scuola, Asl e enti locali, come stabilito dall'art. 1 (comma 605 lett. "b" della L.n. 296/06), norma espressamente richiamata dalla Circolare.

A proposito delle deroghe per i Collaboratori scolastici, la circolare completa quanto disposto dalla nota ministeriale sull'organico di diritto di questo personale e cioè che le deroghe potessero avvenire solo per compensazioni fra istituti. Certo, ove gli istituti siano riuniti in una rete, questa operazione è automatica; ove non lo siano scatta la nota appena citata; ove queste compensazioni siano impossibili scatta la c.m. n. 59/10. A proposito degli alunni con disabilità, la loro presenza non è espressamente contemplata nella circolare; ma ad esempio qualora in una scuola ci sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di salute, dovrà scattare l'assegnazione di un'unità in più che la circolare prevede solo nel caso di due o tre di tali situazioni.

Ci si permette di far presente che la deroga dovrebbe scattare specie nelle scuole secondarie, laddove esistessero solo collaboratori maschi o femmine, per il doveroso rispetto al genere degli alunni a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell'assistenza igienica, diritto certamente rientrante nell'art. 2 della Costituzione.

A proposito del monitoraggio, sarebbe opportuno che dell'Osservatorio regionale faccia parte anche il referente regionale per l'integrazione scolastica, in modo da verificare o segnalare i casi di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità (ai sensi dell'art. 5 comma 2 dpr n. 81/09), richiamato dalla Circolare e di non rispetto delle Linee-guida sull'integrazione scolastica emanate dal Ministero con la nota (prot. n. 4274) del 4 agosto 2009. Ove ciò non avvenga, sarà opportuno che le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari si tengano in contatto con tali referenti al fine di richiedere informazioni per promuovere eventuali ricorsi al Tar.