Supplenze annuali:
guai a chi rinuncia

Il ministero è tentato di vietarle dopo la firma del contratto

  di Carlo Forte da ItaliaOggi, 3.8.2010

Al via le operazioni di assunzione dei supplenti annuali. Gli uffici scolastici hanno pubblicato le graduatorie aggiornate con le posizioni degli aspiranti docenti che hanno sciolto le riserve conseguendo i titoli previsti. E anche quest'anno il giorno ultimo per le operazioni è stato differito al 31 agosto, in luogo del termine del 31 luglio previsto dalla legge.

Nel frattempo il ministero dell'istruzione ha avviato le consultazioni con i sindacati in vista dell'emanazione della circolare sulle supplenze. Le questioni sul tappeto sono essenzialmente 3. La prima questione riguarda la novità dei licei musicali. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, le operazioni di assunzione dei supplenti prenderanno le mosse dall'emanazione di un apposito bando che sarà predisposto dai singoli licei musicali e coreutici. Dopo di che gli interessati inclusi nelle graduatorie a esaurimento di educazione musicale nella scuola media e secondaria di II grado (classi A032 e A031) e gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie della strumento musicale (classe A077) avranno tempo fino a 31 agosto per presentare le domande direttamente presso i licei. Idem per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di III fascia di istituto in possesso dei requisiti per insegnare le discipline musicali.

La seconda questione riguarda una precisazione, che l'amministrazione avrebbe intenzione di inserire nella circolare, per chiarire fino a quando è possibile rinunciare all'incarico di supplenza senza incorrere nelle sanzioni. Il ministero avrebbe intenzione di consentire tale rinuncia «esclusivamente prima della stipula del contratto». La ratio sarebbe quella di indicare come termine ultimo l'atto della sottoscrizione del contratto individuale con il dirigente scolastico. Così da sgombrare il campo dagli equivoci che, in questa materia, hanno ingenerato forti incertezze e contenzioso. Ma il rimedio rischia di essere peggiore del male. Il nostro ordinamento, infatti, detta regole molto rigide in materia di procedimenti negoziali e prevede espressamente non la stipula ma la conclusione del contratto (art.1326 c.c.). Conclusione che si realizza all'atto dello scambio tra proposta e accettazione. E quindi il contratto si concretizza già all'atto dell'accettazione della proposta di lavoro che viene formulata dall'ufficio scolastico all'avente titolo in sede di convocazione. La questione, peraltro, potrebbe essere agevolmente risolta se, al posto della stipula del contratto, l'amministrazione facesse riferimento alla sottoscrizione materiale del contratto individuale oppure all'atto della presa di servizio. L'ultima questione riguarda il completamento. La vecchia formulazione, infatti, ha reso difficoltosa l'attribuzione di questo diritto, perché il regolamento delle supplenze non prevede la possibilità di eccedere l'orario contrattuale. E quindi, specie nelle secondarie, i completamenti eccedenti le 18 ore vengono preclusi del tutto. Salvo scindere lo spezzone e attribuire una mera elevazione dell'orario, comprimendo il diritto degli interessati. La soluzione prospettata consiste nell'attribuire il completamento fino alla concorrenza dell'orario di cattedra e, contestualmente, un numero di ore eccedenti pari al numero delle ore inscindibili. Per esempio, se un docente ha uno spezzone di 13 ore e in un'altra scuola è disponibile uno spezzone di 6 ore inscindibili, all'interessato potrebbe essere attribuito l'intero spezzone di 6 ore: 5 ore per completamento e in più un' ora eccedente.