Consiglio di Stato da Tuttoscuola, 15 settembre 2009 Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla questione provocata dalla sentenza del Tar Lazio (n. 7528/2009) secondo la quale il blocco delle adozioni dei libri di testo poteva essere evitato nel caso dell'arrivo di un nuovo insegnante della classe. A dir la verità il Consiglio di Stato alcune settimane fa aveva respinto la richiesta di sospensiva di quella sentenza richiesta dal Miur, in quanto non c'era urgenza di intervento e anche perché già a maggio lo stesso Consiglio di Stato aveva chiaramente escluso che l'arrivo di un nuovo docente potesse costituire "specifica e motivata esigenza" per interrompere il blocco. Ora il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al contenzioso, dichiarando (0rdinanza n. 4328/09) che, per aggirare il blocco delle adozioni, non rientra tra le motivate esigenze sopravvenute l'arrivo di un nuovo docente. Ne ha dato notizia oggi il Miur con circolare n. 80 del 15 settembre 2009, precisando che "In relazione a recenti notizie di stampa, relative all’adozione dei libri di testo, si precisa che il Consiglio di Stato ha esaminato la questione sollevata dalla recente sentenza del TAR del Lazio (13/24 luglio 2009, n. 7528), fornendo, con due successive ordinanze (n. 2540/2009 e n. 4328/2009), un importante chiarimento. In primo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto della norma, secondo cui la deroga al vincolo temporale per le adozioni, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, sia nella scuola primaria (cinque anni) sia nella scuola secondaria (sei anni), è consentita solo in presenza di "specifiche e motivate esigenze". In secondo luogo, ha chiarito che il solo mutamento dei componenti del corpo docente non costituisce, di per sé, esigenza specifica e motivata per il superamento del vincolo previsto dalla legge." Conseguentemente, conclude il Miur, la circolare n. 16/2009 per l'adozione dei libri di testo resta pienamente valida. Il docente nuovo arrivato per trasferimento o altra assegnazione non può cambiare il testo anche se non di suo gradimento, come è sempre avvenuto da quasi mezzo secolo in tutte le scuole.
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