La rinuncia a una supplenza Valentina Melis Il Sole 24 Ore, 11.9.2009 I beneficiari della cosiddetta norma «salva precari» introdotta nell'articolo 16 del decreto legge Ronchi sono obbligati ad accettare «qualunque proposta di supplenza». La rinuncia immotivata a un contratto «comporta la decadenza dal diritto a essere interpellato per ulteriori proposte di contratto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, nonché la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione». È quanto si legge nella bozza del decreto del ministero dell'Istruzione che fissa le regole attuative della disposizione a favore del personale scolastico rimasto senza impiego per l'anno 2009-2010, presentata ieri ai sindacati.
In base alle nuove norme (il Dl «Ronchi» attende ancora la firma del
presidente della Repubblica), per l'anno scolastico 2009-2010 le
supplenze devono essere assegnate «con precedenza assoluta e a
prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto», a
coloro che sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento e nelle
graduatorie permanenti e che hanno perso il posto a tempo
determinato ricoperto nell'anno scolastico 2008-2009. I nominativi
di questi supplenti con "corsia preferenziale" dovrebbero risultare
alle scuole dalla banca dati istituita in base alla convenzione
siglata il 5 agosto fra ministero dell'Istruzione, ministero del
Lavoro e Inps. La norma salva-precari prevede, dunque, per i
lavoratori della scuola rimasti senza contratto che dichiarano la
propria «disponibilità a essere utilizzati» (usufruendo della corsia
preferenziale), l'intreccio fra l'indennità di disoccupazione e la
regolare retribuzione prevista per i periodi di supplenza. Chi
rinuncia senza motivo, però, anche a una sola proposta di contratto,
comprese supplenze della durata di pochi giorni, decade da qualsiasi
trattamento di tutela. Quanto ai beneficiari indicati nella bozza di decreto ministeriale (all'articolo 1), si tratta del personale docente inserito «a pieno titolo» nelle graduatorie provinciali a esaurimento, del personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali a esaurimento, «già destinatario di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009», che non abbia potuto stipulare lo stesso tipo di contratto per il prossimo anno scolastico, per carenza di posti disponibili. E mentre continuano, in tutta Italia, le proteste dei precari, ministero e sindacati torneranno a confrontarsi sul testo del decreto attuativo martedì 15 settembre. |