Docenti assenti,
Sorveglianza classi,
responsabilità dei docenti

  FAQ a cura di Antimo di Geronimo, Treccani Scuola ottobre 2009

 

Sostituzione docenti assenti

Domanda

Insegno in un liceo e quest'anno non sono presenti docenti con ore a disposizione per il completamento cattedra. Chi sostituirà i docenti assenti? Può il dirigente scolastico dividere gli alunni in gruppi da inserire nelle classi, diverse dalle loro, pur sapendo di creare confusione per la mancanza di posti a sedere e impedendo così il normale svolgimento delle lezioni? Non si lede in tal modo il diritto allo studio degli studenti?

Risposta

La sostituzione dei docenti assenti va garantita con altri docenti da retribuire ai sensi della tabella 5 allegata al vigente contratto di lavoro: 35 euro l’ora. La prassi deteriore di frazionare la classe in cui l’insegnante è assente, distribuendo gli alunni in altre classi è illegittima, oltre che per i motivi elecati dall’interessato anche per la violazione delle norme di sicurezza. Secondo la normativa vigente, peraltro, in ogni aula dovrebbero essere garantiti 1,80 metri quadri netti per persona nelle scuole dall’infanzia alle medie e 1,96 metri quadri, sempre netti, nelle scuole superiori. I limiti sono contenuti nel decreto interministeriale 18 dicembre 1975, emanato dai ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

 

Classi scoperte

Domanda

Quando si verifica che una classe è senza insegnanti (scoperta), il Dirigente scolastico può ordinare la redistribuzione degli alunni in altre classi e fare assumere ad altri insegnanti la responsabilità della vigilanza? Si fa presente inoltre che in situazioni di sovraffollamento la sicurezza, per un eventuale rischio incendio, terremoto o altro, è seriamente compromessa.

Risposta

Come è noto, la normativa sulla sicurezza nelle aule scolastiche prevede che, per ogni soggetto presente in aula nelle scuole secondarie di II grado, sia necessaria una disponibilità di spazio utile nell’ordine di 1,96 metri quadri. Tale disponibilità necessaria scende a 1,80 metri quadri netti negli altri gradi e ordini di scuola (si veda il decreto interministeriale 18 dicembre 1975). Va da sé che la distribuzione degli alunni frazionatamente in più classi, ove risulti assente il docente di riferimento, determina una situazione assolutamente inconciliabile con le disposizioni di cui sopra. Eventuali ordini di servizio in senso contrario non possono che risultare illegittimi.

 

Classi sovraffollate e DL 81/2008

Domanda

In base alla L.626 e al DL 81/2008, il dirigente scolastico dovrebbe fare una dichiarazione scritta che alcune classi hanno un numero di studenti che supera le 30 unità. Se il dirigente scolastico non fa questa dichiarazione, quali sono le conseguenze per i docenti che vi lavorano?

Risposta

L'eventuale comportamento antigiuridico del dirigente scolastico, in riferimento al profilo funzionale dei docenti, non comporta alcuna conseguenza giuridica o resposabilità. Non di meno è opportuno che gli interessati rappresentino al dirigente scolastico in forma scritta la evidente situazione di rischio, a cui risultano esposti in prima persona unitamente agli studenti. Analoga comunicazione potrebbe essere presentata dagli studenti, se maggiorenni, o da chi esercita la potestà genitoriale.

 

Assemblee studenti

Domanda

Dibattito acceso a scuola: le assemblee con obbligo di frequenza significa che: 1. va fatto l'appello? 2. i docenti devono rimanere a scuola durante tutta l'assemblea? 3. al termine dell'assemblea gli studenti se ne vanno a casa o tornano in classe se, ad esempio, termina dopo due ore?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, la disciplina le scuole devono garantire e disciplinare nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. Conseguentemente, la risposta al quesito va ricercata consultando il regolamento dell’istituzione scolastica di riferimento.

 

Uscita alunni primaria

Domanda

Può un insegnante di scuola primaria consentire che un alunno si rechi da solo a casa (per mangiare e all’uscita) se i genitori lo richiedono, dichiarando che il proprio figlio è responsabile e l’abitazione è ubicata vicino a scuola?

Risposta

No. Il docente non ha titolo a concedere agli alunni di allontanarsi da scuola prima del termine delle lezioni. Tale potere è nella disponibilità del dirigente scolastico, che decide apprezzando le motivazioni addotte dagli esercenti la potestà genitoriale.

 

Accoglienza all'uscita di scuola

Domanda

Dall'anno scolastico in corso, l'attuale dirigente scolastico ha imposto, tramite circolare e solo alle scuole dell'infanzia e primarie, che gli alunni possano lasciare l'istituto al termine delle lezioni solo se accolti dai genitori o da persona munita di delega accompagnata da un documento d'identità. Tali deleghe sono state richieste già all'inizio dell'anno scolastico (con relative fotocopie dei documenti dei nominati). Essendo il nostro un piccolo contesto di paese in cui i bambini delle vie limitrofi all'istituto erano abituati a rientrare a domicilio a piedi e autonomamente non è sufficiente una comunicazione genitori - scuola che esoneri l'istituto da ogni responsabilità per quanto può accadere al di fuori del cancello d'ingresso?

Risposta

A mio parere il dirigente ha agito correttamente. La materia, infatti, non è di natura privatistica e, dunque, la dichiarazione liberatoria non avrebbe effetti sulle eventuali responsabilità. Per contro, sarebbe opportuno che il conferimento della delega avvenisse previa acquisizione di dichiarazione di volontà da parte degli esercenti la potestà genitoriale, da effettuarsi direttamente presso l’ufficio di segreteria dell’istituzione scolastica. Trattandosi di minori, infatti, l’obbligo di correttezza in capo all’amministrazione imporrebbe in capo al dirigente scolastico l’obbligo di verificare l’autenticità di eventuali firme autenticate con copia della carta di identità esponendo i minori, nelle more della verifica, al rischio di essere fatti oggetto di comportamenti illeciti. Si pensi, per esempio, al rischio di falsificazione di documenti da parte di genitori separati non affidatari. Si tratta peraltro di ipotesi astratte e meramente residuali. Non di meno, quando si tratta di bambini, le precauzioni non sono mai troppe.

 

Cattedre con ore a disposizione

Domanda

Per il prossimo anno mi è stata assegnata una cattedra con 20 ore anziché 18. Mi è stato detto che questa nuova articolazione si è resa necessaria perché, dal prossimo anno, non possono essere più costituite cattedre con ore a disposizione. Posso rifiutare la cattedra di 20 ore pretendendo che me ne diano 18?

Risposta

L’interessato può legittimamente pretendere che gli venga assegnata una cattedra di 18 ore così come prevede il contratto di lavoro per le cattedre di scuola secondaria. Tanto si evince anche da un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che ha accolto un ricorso presentato da un docente al quale era stata assegnata una cattedra di orario superiore alle 18 ore (18/10/2003 n. 54).

 

Utilizzazione del personale docente

Domanda

Sono insegnante di ruolo presso un istituto professionale per il commercio (IPSCT) sezione associata di un istituto statale di istruzione superiore (Isis). L'Isis ha associato nell'ambito dello stesso Comune anche un liceo scientifico e un istituto professionale per industria e artigianato (IPSIA). Le 3 scuole hanno organici distinti. Chiedo se è corretta la disposizione del Dirigente scolastico con la quale un insegnante dell'IPSCT viene comandato ad effettuare supplenza presso il liceo o presso l'IPSIA.

Risposta

In effetti l’utilizzo di un docente titolare in una tipologia di scuola in altra tipologia di scuola sembrerebbe poco ortodosso. Nella scuola secondaria, infatti, la riunione di più scuole in un’unica istituzione scolastica muove dal presupposto di diminuire le spese di gestione, tramite la cositituzione di un unico posto di dirigente e di un unico ufficio di segreteria. Tale accorpamento non rileva ai fini della specificità degli insegnamenti e delle tipologie di scuole coinvolte che, evidentemente, restano distinte. Così come pure distinti restano gli organici delle scuole medesime (e con essi la titolarità delle cattedre e degli insegnamenti) a nulla rilevando la dipendenza delle stesse da un unico centro gestionale e amministrativo. Diversamente opinando non troverebbe giustificazione alcuna il mantenimento di codici distinti ai fini della mobilità del personale docente.

 

Supplenze del docente di sostegno

Domanda

Sono un docente di scuola media inferiore, titolare su posti di sostegno. Desidero sapere se può essere considerata supplenza la sostituzione, nella classe dove presto servizio, dei docenti contitolari e se il dirigente ha l'obbligo di notificarmi le assenze dei colleghi. Inoltre, gli insegnanti a disposizione poichè devono completare l'orario di cattedra, devono essere utilizzati nelle supplenze anche in classi dove è presente un docente di sostegno?

Risposta

In via preliminare va chiarito che l’insegnante di sostegno è insegnante della classe. Non di meno la sua funzione specifica è quella di agevolare l’integrazione degli alunni portatori di handicap affidati alle sue cure. La relativa prestazione si inquadra nelle tutele previste dalla legge in favore degli alunni disabili al fine di consentire loro di avvalersi pienamente del diritto allo studio (si veda la legge 104/92). Quanto alla natura della prestazione del docente in parola, in occasione di assenze dei docenti in compresenza, essa si configura alla stregua di ipotesi residuale, che può verificarsi solo ed esclusivamente qualora non sia stato possibile procedere alla sostituzione del docente su posto comune con altro docente su posto comune. In buona sostanza, dunque, il docente di sostegno non può essere distratto dal compito d’istituto senza arrecare nocumento al processo didattico-apprenditivo dell’alunno e degli alunni a cui è preposto in via principale. E tale nocumento si configura, in tutto e per tutto, come una vera e propria lesione del diritto allo studio in capo all’alunno o agli alunni di cui si discute. Conseguentemente, l’eventuale utilizzo del docente in parola per eventuali sostituzioni, anche di docenti della stessa classe, assenti nella contemporaneità, potrà essere legittimamente effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui all’interno dell’istituzione scolastica non dovessero esserci docenti su posto comune a disposizione. L’eventuale preposizione del docente di sostegno alla sostituzione dovrà essere notificata all’interessato, in ogni caso, nella forma dell’ordine di servizio scritto.

 

Accorpamento classi durante le ore di religione

Domanda

Si possono accorpare le classi nell'ora di religione se la scelta di avvalersi è fatta da pochi studenti? Esite un criterio per accorpare le classi durante le ore di religione? C'è un numero minimo di studenti oltre il quale si possono accorpare?

Risposta

La fattispecie non è espressamente normata. Non di meno, il dirigente scolastico può disporre tali accorpamenti solo previa autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, in uno con la riduzione delle disponibilità orarie ai fini dell'insegnamento della religione cattolica. In caso contrario l'insegnamento della religione dovrà essere impartito nelle singole classi indipendentemente dal numero degli alunni interessati. Quanto ai parametri per la costituzione delle classi essi seguono quelli fissati dalla disciplina generale e variano a seconda dell'ordine e del grado di scuola.

 

Obblighi personale docente

Domanda

Può il Dirigente scolastico obbligare i docenti ad accompagnare le classi da un plesso all'altro dell'istituto distanti circa 400 metri percorrendo strade altamente trafficate e riducendo di fatto la durata dell'ora di lezione?

Risposta

La questione è controversa. In ogni caso sarebbe da preferirsi che i suddetti trasferimenti avvenissero tramite l'utilizzo dei collaboratori scolastici. Tale opzione limiterebbe al minimo il periodo di riduzione dell'orario di lezione di fatto e sarebbe più opportuno anche dal punto di vista giuridico. Rileva a questo proposito l'apposito rimando nel mansionario dell'area A ai relativi compiti di vigilanza in ordine a questa tipologia di personale.

 

punto elenco

Atto di Rimostranza.