Il Tribunale del Lavoro di Bari dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 3.10.2009 Il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto, ancora una volta, il ricorso d'urgenza proposto da un lavoratore ATA che non si era visto riconoscere il proprio contratto sino al 31 Agosto, nonostante lo stesso fosse in organico di diritto , vacante e disponibile entro il 31.12.2008. Alla fattispecie il Giudice del Lavoro ha statuito, ancora una volta, che si applica pacificamente l'art. 4 della L. 124/99, e l'art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/00, trattandosi di posto vacante e disponibile, in assenza dell'indicazione nel contratto del titolare sostituito, in ossequio al disposto di cui all'art. 44 comma 5 del CCNL 2006/09. Il ricorso vinto dal lavoratore in questione, si incardina nella vertenza avviata dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI a tutela dei diritti del personale ATA, che -peraltro- nel caso in questione aveva tentato la conciliazione presso l' U.S.P. di Bari ma senza alcun esito, rivolgendo anche da molto prima al Dott. Lacoppola, sempre a tutela della categoria ATA, l'invito al riconoscimento anche solo giuridico del servizio , in tali casi. L'istanza era stata rigettata dal predetto Dirigente che anzi, con tutta una serie di circolari, riscontrabili sul sito www.uspbari.net ha inteso invitare i Dirigenti scolastici ad attenersi alle direttive degli uffici superiori e a resistere alle liti in subjecta materia. |