Sì ai supplenti da Tuttoscuola, 7 ottobre 2009 I dirigenti scolastici, in caso di necessità, possono nominare supplenti temporanei anche per periodi di assenza inferiori a 15 giorni al fine di assicurare la continuità didattica e la funzionalità delle attività didattiche. Una nota del MIUR conferma che la normativa vigente prevede che nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino a un massimo di 15 giorni, mediante l'attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali. La nota precisa anche che mentre per l'eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l'assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino al limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale. Nella nota si precisa, infine, che ''in tutti i casi in cui queste soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo''. |