IL testo dell' "Emendamento Valditara" ottobre 2009 ART. 2 Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: "4-bis. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. 4-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 7 mil. di euro per il 2010, in 21 mln di euro per il 2011 e in 14 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella.
VALDITARA – AUGELLO – VIESPOLI – BALDASSARRI – TOFANI – MENARDI – SAIA – NESPOLI – COLLI – VETRELLA - FIRRARELLO |