Tanti quanti tra dirigenti, prof e Ata hanno
raggiunto Pensioni, diecimila i licenziabili E ora tutti alla ricerca di un escamotage per non farsi cacciare di Nicola Mondelli, ItaliaOggi 20.10.2009 Sarebbero circa 10 mila, secondo una stima di ItaliaOggi, i dipendenti scolastici- 8 mila i dirigenti scolastici e i docenti e un paio di migliaia di Ata- che, avendo maturato a qualsiasi titolo (servizi, riscatti, benefici previsti da leggi speciali e/o coperti da contribuzione figurativa) una anzianità contributiva di 40 anni utile a pensione, potrebbero essere licenziati. Il rischio concreto è che possano ricevere da un giorno all'altro e, comunque, non oltre il prossimo 28 febbraio, il preavviso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a decorrere dal 1.9.2010, pur non avendo, in maggioranza, compiuto il 65° anno di età. Un timore che si è ulteriormente accentuato per effetto della modifica apportata al comma 11 dell'art. 72 della legge n. 133/2008 dall'art. 17, comma 35-novies del decreto legge n. 78/2009. Una novità fortemente voluta dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta. A decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, comunque maturata, l'amministrazione scolastica, dispone appunto il comma 35-novies, può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici( 1° settembre per docenti e Ata). La facoltà e non l'obbligo attribuita all'amministrazione scolastica di disporre la risoluzione unilaterale del contratto non appare, peraltro, sufficiente a tranquillizzare la maggior parte degli interessati che sulla carta potrebbero incorrere nella disposizione di legge.
Di qui la ricerca in cui molti si sono avventurati per
l'individuazione di iniziative finalizzate a prevenire, raggirare o
annullare legalmente l'eventuale preavviso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Avverso il preavviso la prima e principale azione rimane quella
giudiziaria da esercitare tramite un ricorso al giudice del lavoro
chiedendo che il provvedimento venga dichiarato illegittimo. Una
illegittimità che, secondo alcuni, deriverebbe dalla violazione sia
dell'art. 4 del dpr n. 1092/1973 che dell'art. 509, comma 1, del
decreto legislativo n. 297/1994 e, per i dirigenti scolastici, anche
dell'art. 27 del contratto. Area V- dell'11 aprile 2006.
Altra iniziativa che sembra prendere corpo è quella di rinunciare o
ritirare la domanda di riscatto dei titoli di studio e, in tutto o
in parte, quella relativa alla fruizione dei benefici coperti da
contribuzione figurativa( ad esempio i periodi di astensione
obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro).
Ritiro e rinunce che ridurrebbero l'anzianità contributiva
eliminando in tal modo il presupposto per l'invio del preavviso e
del conseguente licenziamento. Con una Faq del 30 novembre 2007, l'Istituto di previdenza ha comunque precisato che è possibile chiedere che il riscatto sia limitato a determinati periodi( ad esempio ad un anno anziché ai quattro del corso di laurea) purché la domanda venga presentata prima dell'accettazione del decreto. Nella Faq viene anche ricordato che chi ha già iniziato a pagare le rate dell'onere di riscatto può, prima della cessazione dal servizio, chiedere la sospensione delle rate non ancora versate. In tal caso verrà considerato riscattato solo il periodo proporzionalmente pagato.
Con la nota operativa n. 48 del 17 dicembre 2008, l'istituto
presieduto da Paolo Crescimbeni nel ricordare che gli interessati
possono rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto anche
dopo l'integrale pagamento del relativo onere, ma senza alcuna
possibilità di chiedere la restituzione dell'onere già versato, ha
chiaramente precisato che in tale caso l'anzianità contributiva
maturata rimane, ai fini di cui al predetto art. 17, invariata. La domanda di riscatto dei periodi di studio (corso di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, etc.) può essere revocata senza alcuna penalizzazione prima dell'accettazione dello specifico decreto emesso dall'Inpdap. Una possibilità che però non tutti i 10 mila dipendenti scolastici che hanno maturato o stanno per maturare la massima anzianità contributiva potranno utilizzare.
Non potranno farlo quei dipendenti scolastici che hanno da tempo
finito di pagare l'onere di riscatto in quanto in servizio in
province nelle quali l'amministrazione scolastica ha con
sollecitudine a suo tempo inviato le domande alla compente sede
territoriale dell'Enpas, oggi Inpdap. Potranno, viceversa, farlo
quanti non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte
dell'Istituto di previdenza perché il competente ufficio scolastico
provinciale non ha ancora dato corso agli adempimenti richiesti
dalla normativa rinviandoli, invece, al momento della presentazione
della domanda di cessazione dal servizio dell'interessato. Le conseguenze di tali comportamenti sono quelle che si ricavano dal seguente esempio. I docenti A.C e Z.G. hanno entrambi 36 anni di servizio effettivo ed entrambi avevano nel 1975 presentato domanda di riscatto dei 4 anni del corso di laurea. Nel 2010 A.C. avrà 40 anni di contribuzione per effetto dell'avvenuto accoglimento della sua domanda di riscatto della laurea e, pertanto, sarà tra coloro che potrebbero essere licenziati. Z.G potrà continuerà invece a farne valere solo 36 se rinuncerà al riscatto della laurea. Una rinuncia che gli sarà permessa non avendo ancora ricevuto dall'Inpdap la comunicazione dell'accettazione della sua domanda di riscatto. Grazie alla tempestività dell' ufficio scolastico della sua provincia a porre in essere gli adempimenti di competenza, A.C. potrebbe essere licenziato. Z.G. potrà, invece, continuare a permanere in servizio perché l'ufficio scolastico provinciale al quale appartiene non ha ancora provveduto agli adempimenti di sua competenza. |