Compatibilità tra corsi universitari: Lalla Orizzonte scuola, 18.11.2009 3, 6, fino a 10 punti per poter continuare a dire di essere insegnante (precario). Sperata, richiesta, sollecitata da anni, la nota ministeriale di chiarimento sulla compatibilità tra corsi universitari, ai fini della valutazione nelle Graduatorie ad esaurimento e di istituto è arrivata. A novembre, quando entrambe le graduatorie sono state compilate, lasciando insoluti molti quesiti tecnici. Vediamo quali. La nota ribadisce categoricamente che è tuttora vigente l'art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici. Ne consegue che per ciascun anno accademico può essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento e d'istituto un solo diploma universitario. E' ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti. Durante la frequenza di un corso universitario è dunque esclusa la contemporanea iscrizione ad un master (di I o II livello) Bene, fin qui la nota.
Gli interrogativi:
A queste domande risulta difficile
rispondere, dal momento che finora le indicazioni delle Università
sono state discordanti, così come le valutazioni degli USP. I sindacati, da canto loro, hanno puntualmente riportato la nota senza commento, quindi di nessun aiuto. Le note infatti sono scaricabili dal sito dell'Istruzione. E allora? Diciamo che la nota ribadisce ciò che sapevamo, ma non dà alcuna concreta indicazione.
E le università, da sempre, hanno
messo in atto la loro autonomia, per cui a
Bologna si legge: Ma in Toscana: "Si concede la possibilità di contemporanea iscrizione a un Master (sia di I che di II livello) e qualsiasi altro Corso di studio a condizione che non siano entrambi a frequenza obbligatoria" Tra l'altro bisogna sottolineare che il ministero stesso ha autorizzato la contemporanea frequenza di un corso di abilitazione presso le università e la contemporanea iscrizione a master e corsi a pagamento, in occasione del dm 85/05: L'iscrizione ai corsi speciali abilitanti [...] è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento universitario". Quindi, quando vuole, il ministero, non conosce più l'articolo del 1932! Sarebbe quindi il caso che il ministero chiarisse in modo inequivocabile (anche a costo di dispiacere qualcuno) questi dubbi, dando inoltre precise indicazioni sulla valutazione del punteggio pregresso. |