RSU: via libera alle elezioni suppletive di R.P. La Tecnica della Scuola, 21.11.2009 Nelle scuole dove non sono state indette le elezioni suppletive entro il 20 novembre il dirigente scolastico può assumere decisioni unilaterali. Lo stabilisce una vecchia circolare dell'Aran. E’ scaduto il 20 novembre il termine ultimo per l’indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo delle RSU di istituto decadute per qualsivoglia motivo. Lo si evince da una ri-lettura di una vecchia disposizione firmata dall’Aran il 30 marzo del 2001 che prevede che si possa procedere alla “rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima)”. Ai primi di settembre Aran e Organizzazioni sindacali avevano sottoscritto un protocollo di intesa che fissava ai primi di dicembre le elezioni per il rinnovo generale delle Rsu. Successivamente il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 150 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) che, all’articolo 65 (3° comma) dispone la proroga delle RSU per un anno fissando al dicembre 2010 le prossime elezioni. La procedura avviata dall’accordo Aran-Sindacati dei primi di settembre è stata così di fatto annullata, le RSU complete sono state prorogate, mentre al tempo stesso si è posto il problema del rinnovo delle RSU decadute (il problema potrebbe riguardare non meno 1.200 istituzioni scolastiche). Ed è a questo punto che ha trovato applicazione la circolare Aran del 2001. Il 16 novembre, con l’entrata in vigore del decreto Brunetta, decorrono i termini per l’indizione delle elezioni suppletive, termini che sono scaduti appunto il 20 novembre. Ma cosa succederà nel frattempo e cioè da oggi fino a quando si insedieranno le nuove RSU? “Non ci sono dubbi - spiega Valentino Favero della segreteria nazionale Anp - la circolare Aran è chiara: se sono state indette le elezioni suppletive il dirigente scolastico può continuare a mantenere regolari relazioni sindacali con le RSU superstiti e con i sindacati firmatari del CCNL, mentre in caso di mancata apertura delle procedure di rinnovo, il dirigente scolastico è libero di assumere unilateralmente tutte le decisioni deliberazioni che si rendano necessarie per la distribuzione del fondo di istituto e per il pagamento di tutte le attività previste dal POF, compresi i compensi per i collaboratori e per i responsabili dei progetti”. Insomma, nessun rischio di paralisi … “Assolutamente no - aggiunge Favero - ovviamente nel momento le RSU vengono elette si ripristinano le consuete relazioni sindacali”. “D’altronde - conclude il dirigente Anp - c’ è anche una precisa disposizione del decreto 150 contenuta che, all’articolo 54, precisa che qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione”. |