Dai tagli limiti alla libertà di scelta di Manuela Ghizzoni da ReteScuole, 30.3.2009 Ghizzoni. Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. - Per sapere, premesso che: l’ “Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense”, firmato il 18 febbraio 1984 dal Cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi, prevede che la Repubblica assicuri l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, fermo restando che (art. 9.2) «Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»; l’espressione della facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica si esplicita su apposito modulo allegato alla domanda di iscrizione (Mod. D della recente circolare n. 4 del MIUR, datata 15 gennaio 2009, sulle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l’anno scolastico 2009/2010). Le famiglie – o gli alunni se maggiorenni o comunque frequentanti un istituto secondario di II grado – che intendono non avvalersi del suddetto insegnamento possono scegliere tra diverse opzioni, da esplicitare su apposito modulo (Mod. E): a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d) uscita dalla scuola; negli anni scolastici passati e in quello in corso, le attività didattiche e formative e quelle individuali con assistenza di personale docente (suddette opzioni a) e b) del suddetto modulo E allegato all’iscrizione) sono state prevalentemente svolte, nella scuola primaria, dall’insegnante di classe nelle ore di contemporaneità con l’insegnante di religione cattolica (o da insegnante di altra classe, se il titolare insegnava religione), mentre nella scuola secondaria di primo grado tali attività sono state garantite, in generale, dagli insegnanti di lettere con cattedre a 15 ore; il recente Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” abolisce le ore di compresenza e contemporaneità nella scuola primaria (art. 4), mentre il Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” prevede che le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, siano ricondotte a 18 ore settimanali (art. 19);
data la suddetta previsione normativa, per le vie brevi, alcuni Uffici
scolastici regionali hanno fatto sapere che per garantire lo
svolgimento delle attività didattiche alternative alla religione
cattolica si ricorrerà ad ore di lavoro straordinario del personale
a valere sul Fondo d’Istituto, sul quale dal prossimo anno
scolastico – come prevede il comma 2 bis dell’art.4 della Legge 169
del 2008 – graverà anche il pagamento delle 2 ore di insegnamento
aggiuntivo rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito
dalle vigenti disposizioni contrattuali (vale a dire 22 ore),
necessarie alle costituzioni delle «classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali»
(comma 1 art. 4 della L. 169/2008);-:
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