Vittoria Unams scuola ex art. 28 S.L. a Brindisi
ART. 28 L.300/70 dal prfo. Bartolo Danzi, UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 7.3.2009. Il GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI Dott. D. TONI su denuncia ex art. 28 S.L. presentata dal PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale UNAMS-scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams ha dichiarato antisindacale il comportamento del Dirigente scolastico dell' I.P.S.C.T. " De Marco" di Brindisi per non aver consegnato all' RSU d'istituto Gilda UNAMS il piano annuale delle attività ATA per l'a.s. 2007/08, nonostante una specifica istanza formulata dal medesimo rappresentante RSU. A tale richiesta il Dirigente scolastico aveva opposto un silenzio rifiuto, fatto che aveva compromesso i diritti e la libertà sindacale della RSU d'istituto.
Nel corso del procedimento ex art. 28 il Dirigente scolastico ha
tentato di addurre motivazioni circa l'affissione all'albo del
predetto piano annuale nonchè la sua pubblicazione sul sito internet
dell'istituto, e il periodo feriale in cui era stata avanzata la
richiesta medesima. Ha affermato la S.C. a SS.UU., tuttavia, che " tale posizione soggettiva è propria anche dell'organizzazione sindacale, ancorché la richiesta di esibizione del documento sia correlata alla necessità di tutelare i lavoratori iscritti, dipendenti dell'ente pubblico datore di lavoro; pertanto, la reiezione della pretesa anzidetta non è di per sé tutelabile davanti al pretore in sede di denuncia di comportamento antisindacale, salva restando,peraltro, l'esperibilità di tale rimedio ove la pretesa all'informazione fatta valere dalla stessa organizzazione configuri, avendo un fondamento contrattuale (perchè prevista dalla disciplina collettiva), un vero e proprio diritto soggettivo di natura sindacale o sia stato denunciato un comportamento discriminatorio con riguardo al diniego di documenti accordati, invece, ad organizzazioni sindacali concorrenti" (Cass. civile sez. un., 27 Maggio 1994, n.5216). La richiesta in esame, pertanto, ripetendo il proprio fondamento da un contratto (art. 6 comma 2, sopra citato) ha natura di diritto soggettivo ed è quindi potenzialmente suscettibile di violazione censurabile con lo strumento di cui all'art. 28 St. Lav.Nel caso in esame è certo che una specifica ed inequivoca richiesta era stata avanzata dalla RSU del sindacato ricorrente, senza che il D.S. si sia adoperato per assicurare il pieno esercizio del diritto di accesso contrattualmente pattuito, non risultando sufficienti le giustificazioni in precedenza riportate, per due ordini di motivi: il primo, di ordine strettamente giuridico, che richiama l'interpretazione che la Giurisprudenza amministrativa ha dato delle modalità da osservare al fine di ritenere adeguatamente soddisfatto il diritto in esame ("Il diritto di accesso ai documenti amministrativi comprende sia la visione di essi, sia l'estrazione di copia dei medesimi: Ne consegue che tale diritto non è soddisfatto dalla sola affissione del documento in un albo, in quanto detta affissione soddisfa solo una delle modalità di esercizio del diritto di accesso, vale a dire la visione, e non anche l'altra, la copia" - Consiglio di Stato, sez.VI, 14 novembre 2003, n.7283);
il secondo, traibile dal concreto svolgimento dei fatti, che si desume
dalla circostanza - allegata dai ricorrenti e non contestata dalla
difesa del resistente - che il D.S. , non ha ancora a tutt'oggi
rilasciato copia del provvedimento oggetto della nota del 13.8.08, a
riprova che - in questo caso - l'inerzia del D.S. non è più
giustificabile con la addotta carenza di mezzi e personale connessa
al periodo feriale. |