Approvato il regolamento della valutazione

Claudio Cereda, ScuolaOggi 15.3.2009

In questo primo commento mi limito ad esaminare le implicazioni per la secondaria superiore; altri si esprimeranno su cosa cambi con la valutazione in decimi nel primo ciclo.
 

Le novità sul voto di condotta.

Il testo del DPR smentisce e corregge le imprecisioni dei comunicati stampa e la conferenza stampa dello stesso ministro.

Titolare del voto di condotta è e rimane il Consiglio di Classe formato dai soli docenti e presieduto dal DS o da un suo delegato. Sbagliato dunque il comunicato che attribuiva il potere al Collegio Docenti.

Il voto di condotta fa media per crediti e borse di studio.

La insufficienza in condotta non poteva non tener conto della esistenza dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse modificato nel 2007 e avente anch’esso rango di DPR.

Come è noto nello statuto vengono definite le fattispecie di comportamento che danno luogo a sospensioni e si precisano anche gli organi che le irrogano (CDC sino a 15 giorni e CDI oltre i 15 giorni), le procedure e gli organi di garanzia. Tali elementi non sono stati modificati e fanno in qualche modo da prerequisito.

C’è però una novità importante: viene abrogato il DM del gennaio 2009 di cui la stessa Gelmini si era pentita e che prevedeva la insufficienza in condotta in presenza di sospensioni oltre i 15 giorni. Per la insufficienza in condotta è necessario un provvedimento disciplinare ma esso rinvia ora, oltre che alle casistiche gravi, anche ai commi 1,2,5 dell’art. 3 dello statuto, quello dei doveri, e cioè:

“1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2.   Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

5.   Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”

E’ questo l’elemento che consente una liberalizzazione nell’utilizzo della insufficienza in condotta e che ha fatto dire alla Gelmini, in maniera decisamente eccessiva, che sarà sufficiente una nota disciplinare.

La vera novità è che le scuole sono ora più libere nell’utilizzo del voto di condotta come elemento vero e costitutivo del giudizio sul raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza. La deterrenza del 5 in condotta è certamente maggiore di una sospensione di 15 giorni e oltre: per dare la seconda occorreranno fattispecie gravissime e un iter lungo e complesso, ma dare la insufficienza in condotta diventa più semplice per la istituzione scolastica anche se il rinvio ai regolamenti interni e al ruolo del DS dovrebbe garantire dal rischio di un uso improprio.

Si vedrà tra qualche mese l’effetto ma non assumerei come riferimento la sbandierata cifra delle 35.000 insufficienze del primo quadrimestre. Nella mia scuola ne abbiamo date quattro e siamo finiti sul Corriere e sui TG nazionali, ma la statistica generata dal sistema informatico prima di un aggiornamento ai programmi avvenuto dopo la scadenza dei termini di comunicazione dei dati al ministero ne segnalava 140. Se chi ha trasmesso i dati non ha controllato … Basta pensare a cosa succede se si divide 35'000 per il numero di istituzioni scolastiche delle superiori e delle medie per capire che quel dato è sbagliato e di molto.


Gli esami di stato

Si scioglie il nodo sulla ammissione: non basta la media del 6, bisogna prendere almeno 6 in ciascuna materia o gruppo di materie a voto unificato. E così finisce il dibattito, ma ci saranno un po’ di implicazioni di non ammissione: basta pensare al fioccare di insufficienze nella correzione della II prova scritta all’esame di stato. O le scuole decideranno di truccare le carte (con il rischio di essere smentite in corso d’esame) o ci sarà un giro di vite.

Si precisano le norme sugli ottisti per saltare l’ultimo anno: restano in vigore le norme del ministro Fioroni; servono cioè almeno 8 in ciascuna disciplina e la media del 7 nei due anni precedenti. Le scuole private non potranno più fare i giochino realizzati due anni fa con intere classi quarte ammesse all’esame.


Le finalità della valutazione

Ne parla l’articolo 1 e vale la pena di richiamare alcuni aspetti salienti che a volte risultano poco noti sia ai docenti, sia agli alunni, sia alle famiglie. Di questi aspetti dovremo occuparcene in Collegio.


La valutazione come processo bidirezionale

c2. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva


La valutazione non va confusa con la misurazione

c3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione” adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.


Il riferimento di coerenza è il POF

c4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento della autonomia)


Il Collegio è responsabile per equità, omogeneità e trasparenza

c5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.


L’informazione è doverosa e si può fare anche con e-mail

c7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.


La valutazione alle superiori

Le esperienze di alternanza scuola lavoro entrano a pieno titolo nella valutazione.

Acquista valore permanente la modalità della sospensione del giudizio che non è più un DM ma diventa parte di un DPR. Si opera così:

“Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.”

Dunque i corsi di recupero estivi sono obbligatori per la scuola; nello scrutinio di giugno si assegnano tutti i voti anche in caso di sospensione ed essi sono comunicati alla famiglia; gli accertamenti si fanno in agosto anche se la fase di verifica si può protrarre di qualche giorno (ma non è opportuno farlo per via dei pensionamenti e dei trasferimenti).

Il credito è assegnato da tutti i docenti compresi quelli di educazione fisica, di religione, di sostegno.


Norme per l’handicap e gli alunni con difficoltà particolari

Ci sono numerose norme di tutela che recepiscono in un quadro di legge precedenti provvedimenti già inseriti in ordinanze (è il caso dell’handicap generico); le maggiori novità riguardano i disturbi specifici di apprendimento e la scuola in ospedale.

Nel primo caso le misure compensative e dispensative diventano obbligatorie (nei casi certificati); nel secondo caso la scuola in ospedale viene equiparata a quella ordinaria al punto che, oltre alla doverosa collaborazione e scambio di documentazione valutativa, si prevede che la valutazione finale abbia luogo dove si è svolta la attività didattica prevalente.
 

Norme transitorie e abrogazioni

Viene abrogato l’articolo del TU che prevedeva la esclusione di Educazione Fisica dal calcolo della media.

Viene posticipato all’anno di entrata in vigore della riforma (2010/2011) un articolo destinato a fare storia perché dovrebbe determinare, insieme a quello sul voto di condotta una piccola rivoluzione nei comportamenti:

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

L’articolo non precisa se il conteggio andrà fatto ad ore o a giorni ma già fin d’ora conviene ricordare agli assenteisti che il 25% di 200 giorni fa 50 giorni un numero di assenze che attualmente è ben praticato da molti.

Come già detto viene abrogato il DM 5/2009 che dettava le norme sul voto di condotta.
 

Cos’è un DPR?

Il decreto Presidente della Repubblica è un atto avente forza di legge la cui emanazione è demandata da una legge dello stato al Consiglio dei Ministri nella sua interezza. I regolamenti sono sempre dei DPR, quelli importanti per la scuola sono quello sulla autonomia e quello sugli esami di stato, e non possono essere smentiti da un decreto ministeriale, una circolare o una ordinanza che al più potranno precisarne qualche aspetto.