Supplenze, contratti e sanzioni
Ecco tutti i chiarimenti sul cosa fare

di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi, 19.5.2009

Rifiutare una supplenza in una provincia comporta la perdita del diritto a conseguire supplenze solo in quella provincia. Resta fermo il diritto di concorrere alle assunzioni nelle altre province dove l'interessato abbia prodotto domanda. La precisazione viene dal ministero dell'istruzione che ha emanato una nota di chiarimento sulla questione il 7 maggio scorso (6506). Il diritto a concorrere per le assunzioni a tempo determinato permane sia che si tratti della provincia dove l'interessato sia inserito nella graduatoria a esaurimento in una delle prime 3 fasce (provincia di titolarità) sia che si trovi inserito in coda alla terza fascia (province opzionali).

In ogni caso il divieto vale solo perle supplenze della fase provinciale e non per gli incarichi conferiti dai dirigenti scolastici. L'intervento dell'amministrazione centrale si è reso necessario perchè il decreto sulla riapertura delle graduatorie nulla dice sulle rinunce alle proposte di assunzione a tempo determinato. E quindi, nel silenzio della normativa speciale, si sarebbe dovuto applicare il regolamento sulle supplenze (decreto 131/2007). Che peraltro prevede sanzioni draconiane: «La rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento (articolo 8)».

Resta il fatto che non basta una semplice nota per modificare una disposizione regolamentare. E quindi il ministero dovrà comunque procedere all'emenazione dei vere e proprie disposizioni. Ma siccome il tempo stringe, la direzione generale del personale ha ritenuto di rassicurare i diretti interessati mettendo nero su bianco ciò che aveva anticipato per le vie brevi nei giorni scorsi.

E che comunque vincola gli uffici periferici.

Doccia fredda, invece, per gli aspiranti docenti che hanno presentatao le domande di inserimento in coda nelle provincia di Bolzano e in Val d'Aosta. Secondo viale Trastevere, il decreto 42/2009 esclude tassativamente questa possibilità. E quindi chi ha presentatao domanda dovrà essere escluso (note 6502 e 6503 del 7 maggio scorso).