Nessuna dispensa dalle prove scritte
di esame per gli studenti dislessici

da Tuttoscuola, 29 maggio 2009

Il Miur ha emanato un'apposita nota (prot. 5744 del 28 maggio 2009) con cui precisa modalità di svolgimento delle prove di esame da parte degli studenti con Difficoltà Specifica di Apprendimento (DSA) identificate normalmente con la dislessia.

Le prove scritte vanno sempre eseguite anche da parte di questi ragazzi con Dsa; vanno, tuttavia, attivate modalità compensative, quali, ad esempio, l'assegnazione di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.

"Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo - dice la nota ministeriale - in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento."

"Come noto, - prosegue il Miur - in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado."

"Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma."

Per gli alunni bilingui dislessici, la proposta di legge sulle DSA, recentemente approvata all'unanimità dal Senato e in attesa di approvazione definitiva da parte della Camera, prevede che vi possa essere l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera.

Per il momento, però, il Miur si è limitato ad affermare che "in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta."