Richiesta chiarimenti su spezzoni
Libero Tassella da
Professione Insegnante, 18.5.2009
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alla cortese attenzione del Dott. Luciano Chiappetta
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento Supplenze Docenti DM
13 giugno 2007 e come ribadito dalla nota del 25 luglio 2008, prot.
n. AOODGPER. 12510, "le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6
ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da
ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento,
ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si
verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La
predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448,
attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella
scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per
l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con
contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di
orario e, successivamente al personale con contratto ad orario
completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato,
poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite
di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo
[...]".
A tal proposito, si chiede di chiarire se tale disposizione debba
essere riferita solo agli spezzoni (pari o inferiori alle 6 ore) che
si rendono disponibili ad inizio anno scolastico (in quanto non
attribuibili, come previsto dalla normativa, dagli USP ai docenti
precari inclusi nelle graduatorie provinciali) o anche a tutte le
supplenze temporanee (trattandosi sempre di spezzoni fino a 6 ore)
che si renderanno disponibili ad anno scolastico in corso per la
sotituzione del personale temporanemante assente (malattia,
allattamento, etc). Anche in quest'ultima circostanza (supplenze
temporanee originatesi ad anno scolastico in corso) il Dirigente
Scolastico dovrà dunque dare priorità ai docenti interni che
intendono raggiungere fino a 24 ore settimanali di insegnamento o
dovrà invece attribuire tali spezzoni attingendo dalle Gradutorie
d'Istituto dei supplenti? Nel primo dei due casi, come si concilierà
l'orario scolastico ereditato dal docente temporaneamente assente
con quello del docente che accetterà le ore eccedenti?
18-05-2009 Libero Tassella ( Professione Insegnante)