Richiesta chiarimenti su spezzoni

Libero Tassella da Professione Insegnante, 18.5.2009

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Alla cortese attenzione del Dott. Luciano Chiappetta


Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento Supplenze Docenti DM 13 giugno 2007 e come ribadito dalla nota del 25 luglio 2008, prot. n. AOODGPER. 12510, "le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo [...]".

A tal proposito, si chiede di chiarire se tale disposizione debba essere riferita solo agli spezzoni (pari o inferiori alle 6 ore) che si rendono disponibili ad inizio anno scolastico (in quanto non attribuibili, come previsto dalla normativa, dagli USP ai docenti precari inclusi nelle graduatorie provinciali) o anche a tutte le supplenze temporanee (trattandosi sempre di spezzoni fino a 6 ore) che si renderanno disponibili ad anno scolastico in corso per la sotituzione del personale temporanemante assente (malattia, allattamento, etc). Anche in quest'ultima circostanza (supplenze temporanee originatesi ad anno scolastico in corso) il Dirigente Scolastico dovrà dunque dare priorità ai docenti interni che intendono raggiungere fino a 24 ore settimanali di insegnamento o dovrà invece attribuire tali spezzoni attingendo dalle Gradutorie d'Istituto dei supplenti? Nel primo dei due casi, come si concilierà l'orario scolastico ereditato dal docente temporaneamente assente con quello del docente che accetterà le ore eccedenti?

18-05-2009 Libero Tassella ( Professione Insegnante)