La Corte costituzionale da Tuttoscuola, 27 maggio 2009 Con sentenza n. 159 del 18 maggio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarata in parte illegittima la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007 sulla tutela e la promozione della lingua friulana. In particolare la Corte ha dichiarato illegittima la norma che prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua friulana (un'ora a settimana) e l'impiego del friulano come lingua "veicolare" per l'insegnamento delle altre discipline. "Di questa disposizione - recita la sentenza - è censurata, per un verso, la previsione dell'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora alla settimana (art. 14, comma 2, ultimo periodo). Per altro verso, oggetto di doglianza è pure la previsione dell'uso della lingua friulana come «lingua veicolare», vale a dire che la lingua minoritaria viene indicata come modalità sussidiaria e strumentale di comunicazione per l'insegnamento di altre discipline. Secondo la Corte, la previsione di una fascia temporale minima, comunque obbligatoria, di insegnamento della lingua friulana, altera le prerogative delle istituzioni scolastiche autonome. Inoltre - aggiunge la sentenza - l'apprendimento veicolare integrato delle lingue dovrebbe presupporre un consenso generalizzato alla frequenza dei corsi di insegnamento della lingua friulana, poiché altrimenti coloro che non frequentano questi corsi sarebbero privati dell'insegnamento delle materie «veicolate» dal friulano o alcuni insegnamenti dovrebbero essere effettuati due volte. A questo punto è lecito chiedersi cosa ne sarà della proposta del ministro Zaia per l'insegnamento del veneto. |