Unams-Scuola.
 Continuano i successi in tribunale

  Bartolo Danzi - Segretario dell'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 19.7.2009

Docente ottiene le il riconoscimento
delle vacanze natalizie in conciliazione

Una docente di sostegno a tempo determinato si era vista sottrarre il pagamento delle ferie nell'ambito del proprio rapporto di lavoro afferente all'a.s. 2004/05 da un istituto scolastico di Bari.

Pertanto, la stessa si rivolgeva al prof. Bartolo Danzi a cui conferiva delega per assistenza in sede di conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/09. In data 17.7.2009 presso l' U.S.P. di Bari compariva il Dirigente scolastico e la lavoratrice rappresentata dal suo procuratore delegato sindacalista prof. Bartolo Danzi.

In questa sede il prof. Danzi faceva presente che la ricorrente aveva stipulato in data 12.11.2004 un contratto individuale di lavoro a tempo determinato in sostituzione di docente titolare assente, su posto comune, sino al 22.12.2004, per 9 ore settimanali.

Il titolare del posto prorogava ininterrottamente la propria assenza anche alla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie sino al termine delle attività didattiche (30.6.2005). Il dirigente scolastico in luogo della ininterrotta assenza della titolare del posto sino al termine delle attività didattiche (30.6.2005).

Il Dirigente scolastico in luogo della ininterrotta assenza della titolare del posto sino al termine delle attività didattiche riteneva di poter limitare unilateralmente il rapporto di lavoro tempo determinato della scrivente interrompendolo ingiustificatamente dal 23.12.2004 al 6.1.2005. La ripresa del contratto veniva , a tal proposito, operata solo dal 7.1.2005.

La limitazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra la docente istante ed il Dirigente scolastico dell'istituto scolastico convenuto è del tutto illegittima, per i seguenti motivi. In via preliminare appare opportuno ricordare che ,alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 Febbraio 2000, n.41). Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo ricorrendo all'autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto comune (cfr. Corte di Appello di Catanzaro).

Tali strumenti potranno essere le azioni di annullamento, risoluzione accertamento della nullità del contratto.

D'altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all'art. 4 , comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165&20001) laddove statuisce che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro".

Per altri versi, come è chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Calabria prot. 14873 dell' 8.7.2004, non va, peraltro sottaciuto in questa sede, "che modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio, non sono da ritenere legittime, in quanto espressioni di potere autoritativo dell' Amministrazione non più configurabile." Infatti, una posizione di preminenza o di supremazia dell' Amministrazione è relativa solo ad atti amministrativi e non si configura nei contratti di natura privatistica tra le parti.

Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che , poichè la supplenza deve ritenersi disposta fino al rientro del titolare, appare illegittimo procedere ad una revoca e o ad una qualsivoglia riduzione di essa, che non sia giustificata dal verificarsi di tale condizione risolutiva di rientro del titolare del posto (in tal senso, cfr. Coins. di Stato, sez. VI 27.03.1990 n.407).

Nel caso che ci occupa appare evidente la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 comma 3 del CCNl 2002/05 alla luce dell'interpretazione autentica avvenuta presso l'Aran il 30.3.2006.

Ancora più recentemente il CCNl 2006/09 comparto scuola ha meglio chiarito nella fattispecie con l'Art. 40.

Pertanto era fuor di dubbio la sussistenza del diritto dell'istante al riconoscimento giuridico ed economico del periodo dal 23.12.2004 al 6.1.2005.

Sulla scorta di tali argomentazioni prospettate dal Dirigente sindacale prof. Danzi, le parti hanno convenuto di transare con il riconoscimento giuridico dell'intero periodo, nonchè di quello anche economico per 5 giornate.

 

UNAMS-SCUOLA BARI- Vittoria ATA a Milano.

Un assistente tecnico si era visto soffiare una supplenza nello scorso anno scolastico. In buona sostanza un istituto di Milano non lo aveva convocato e pertanto, la supplenza spettantegli era stata conferita ad altro aspirante meno graduato.Il malcapitato lavoratore si rivolgeva al prof. Bartolo Danzi Segretario Provinciale e Regionale , il quale lo assisteva nella stesura dell'atto di conciliazione in fatto e diritto che, pertanto, veniva discusso presso la Direzione Provinciale del lavoro di Milano, con un delegato del lavoratore. Nell'udienza conciliativa , intervenuto il Dirigente scolastico, lo stesso riconoscendo l'errore nella mancata convocazione del lavoratore ricorrente, riteneva di concedere gli aspetti giuridici del contratto per tutto l'anno scolastico (punti 6).

 

Grandissima vittoria di una collaboratrice di Corato nella vertenza ATA.

In data odierna si è tenuto presso l' Ufficio Scolastico provinciale di Bari il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso da una lavoratrice ATA nei confronti di un istituto scolastico di Corato, per l riconoscimento dei mesi estivi (luglio ed Agosto) su posto vacante e disponibile in organico di diritto, per cui illegittimamente il Dirigente scolastico, rifacendosi alle circolari dell' U.Sp. di Bari, fra cui alcune del Dott. Lacoppola, aveva ritenuto di dover limitare il rapporto di lavoro al 30 Giugno 2009.

La lavoratrice ATA è stata assistita nell'udienza conciliativa dal PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione nazionale Gilda Unams per la Puglia. In tale sede il Dirigente sindacale ha fatto presente la netta violazione del disposto normativo ci cui all'art. 4 comma 1-11 della legge 124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.

Il Dirigente scolastico dopo aver richiesto un aggiornamento della seduta il 3 Giugno 2009 , in data odierna ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal prof. Danzi in virtù di colloqui sulla fattispecie intercorsi con la Direzione Generale per il personale del MIUR di Roma, nonchè per effetto della cognizione delle positive risultanze di analoghe controversie poste in essere dinnanzi alla magistratura del lavoro presso il Tribunale di Trani, al fine di evitare un aggravio di spesa a carico del pubblico erario, ha riconosciuto gli aspetti giuridici del contratto alla collaboratrice scolastica.

Si esprime viva soddisfazione per l'esito della vertenza.

 

Vittoria ex art. 700 c.p.c. Soccombe nella vertenza ATA scuola di Noicattaro

Il Giudice del lavoro di Bari  dott.ssa A.Vernia nell'udienza del 2.7.09 ha accolto il ricorso d'urgenza proposto da una collaboratrice scolastica e, per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità del termine del 30.6.2008 apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti il 6.9.2007, riconoscendo, altresì, il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio  prestato dal primo  luglio al 31 agosto, con ogni conseguenza di legge; ha condannato la parte convenuta (istituto Pende di Noicattaro in provincia di Bari) al pagamento delle spese della procedura che ha liquidato in 700 Euro per diritti ed onorari, oltre iva e cap come per legge. Il prof. Bartolo Danzi - Segretario provinciale  e Regionale del sindacato che sta promuovendo tale vertenza a favore dei docenti ed ATA non può che esprimere , ancora una volta, viva soddisfazione per questa nuova vittoria a favore di propri assistiti.

 

Altri due lavoratori ATA vincono la vertenza
per la proroga dei contratti per l'anno in corso

Due collaboratori scolastici in servizio fino al 30 Giugno 2009 su posto vacante e disponibile in organico di diritto hanno intentato  vertenza contro una scuola di Bisceglie che li aveva assunti limitando il loro rapporto di lavoro in maniera illegittima, con l'assistenza del Segretario provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi che provvedeva, in forza di delega dei lavoratori, a citare la scuola presso l' U.S.P. di Bari ai sensi dell'art. 135 CCNL 2006/09.

Solo dopo aver ricevuto la vertenza , la scuola ha inteso prorogare in autotutela il contratto individuale di lavoro dei due collaboratori scolastici sino al 31.8.2009.

Bisogna fare ricorso per vedere riconosciuto un diritto.....?

A buon intenditor poche parole.....

 

Sensazionale vittoria ATA:
ben sette articoli 700 c.p.c. accolti dal Tribunale di Trani

 

Stamani apprendiamo la notizia dell'accoglimento dei ricorsi discussi presso il TRIBUNALE di TRANI sez. Lavoro ex art. 700 c.p.c  il 13 luglio scorso, nella vertenza ATA promossa massicciamente, ormai da tempo, dal nostro sindacato.

Tutti i lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del contratto che non gli era stato prorogato sino al 31.8 anche di anni addietro.

Nei prossimi giorni i dettagli delle decisioni del GIUDICE Dott.ssa Maria Antonietta Lanotte Chirone

 

Il Circolo didattico di Capurso perde
nell'art.700 c.p.c presso il Tribunale di Bari.

Nell'udienza odierna innanzi alla Dott.ssa FAMA' Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari, il Dirigente scolastico del II C.D. di Capurso citato per la vertenza ATA finalizzata al riconoscimento giuridico ed economico del periodo luglio ed Agosto a favore di una collaboratrice scolastica che anni addietro si era vista limitare il rapporto di lavoro  sino al 30 Giugno, ha inteso conciliare, riconoscendo alla lavoratrice gli aspetti giuridici ed economici (con gli interessi e rivalutazione monetaria e legali) per i periodi che illegittimamente gli erano stati sottratti.

Ora la stessa lavoratrice potrà inserirsi in graduatoria di I fascia in cui aveva richiesto l'iscrizione con riserva.

Il Dirigente sindacale prof. BARTOLO DANZI patrocinatore della vertenza ATA in questione aveva già citato il Dirigente scolastico di tale istituto in conciliazione presso l' USP di Bari , ed in quella sede lo stesso non aveva voluto però conciliare, anche se solo sul giuridico, in quanto suo dire doveva attenersi alle circolari del' MIUR e dell' USP di Bari , di cui alcune del Dirigente Lacoppola.

Stranamente oggi ha cambiato idea......

Viva la coerenza!

 

Vittoria di due lavoratori ATA di TRANI

Due lavoratori ATA di Trani hanno ottenuto a seguito della vertenza intentata nei confronti del Dirigente scolastico della loro sede di servizio di TRANI, la proroga del contratto di lavoro nel corrente anno scolastico 2008/09, agli effetti giuridici ed economici. La questione era incardinata nella megavertenza attuata dal prof. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale Unams scuola della Federazione nazionale Gilda Unams per la Puglia che ha assistito i due lavoratori in conciliazione presso l' USP di Bari sino al presente risultato positivo.

 

Vertenza ATA : scuola di Giovinazzo concilia.

Questa mattina si è tenuto presso l' U.S.P. di Bari l'ennesimo tentativo obbligatorio di conciliazione a per la vertenza ATA finalizzata al riconoscimento del servizio nel periodo estivo (luglio ed Agosto) anche in  pregressi anni scolastici. Per il lavoratore ha presenziato il Segretario Provinciale e Regionale Prof. Bartolo Danzi, per la scuola di Giovinazzo il Dirigente scolastico.

Il prof. Bartolo Danzi ha fatto rilevare che nel caso di specie la supplenza conferita all'interessato il 5.9.2006 è da considerarsi su posto vacante e disponibile entro il 31.12 in organico di diritto, in quanto non risulta indicato per iscritto nel relativo contratto stipulato tra le parti il nominativo del dipendente sostituito tale da far presumere in ossequio al disposto di cui all'art. 40 comma 2 del CCNL 2006/09 un a tipologia di assunzione in sostituzione del personale assente. Inoltre, il prof. Danzi ha osservato che nel contratto in parola inviato alla ragioneria provinciale dello Stato di Bari per l'acquisizione del prescritto visto è specificato che la spesa graverà sui capitoli del Miur lasciando così presumere che non gravando sull'istituzione scolastica non poteva che trattarsi di una supplenza per l'intero anno scolastico vale a dire sino al 31 Agosto ai sensi dell'art. 4 commi 1-11 della L.124/99. Il Dirigente scolastico dopo attenta e ponderata riflessione sugli aspetti formali e procedurali concernenti la stipula del contratto di lavoro in questione, al solo scopo di tutelare l'Amministrazione non essendoci oneri a carico de Pubblico erario, ha accolto la proposta conciliativa formulata dal prof. Danzi, riconoscendo al ricorrente esclusivamente ai fini giuridici il servizio per il periodo al 1.7.2007 al 31.8.2007 riferito alla supplenza di cui trattasi conferita nell'a.s. 2006/07 dal Dirigente scolastico pro-tempore.
 

Istituto di Bari perde vertenza in conciliazione

Un istituto di Bari citato ex art. 135 CCNL 2006/09 presso L' U.S.P. di Bari in data 17.7.2009 ha dovuto cedere nella vertenza ATa finalizzata al riconoscimento giuridico ed economico del servizio di un assistente tecnico che anni addietro aveva stipulato un contratto individuale di lavoro sino al 30 Giugno.

La lavoratrice è stata assistita dal Prof. BARTOLO DANZI  - Segretario Provinciale e regionale per la Puglia della Struttura federale Unams scuola della Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia.