I liceali si drogano al bagno? di A.G. La Tecnica della Scuola, 7.7.2009 La sentenza 27504 ha ribaltato il parere espresso dai giudici della Corte d'appello Milano che avevano condannato ad un anno di carcere il preside di un liceo di Rho per aver agito con indifferenza di fronte a tale situazione e, di conseguenza, di "aver agevolato l'uso di stupefacenti". Mentre per gli “ermellini” la sua passività dimostrerebbe proprio la "mancata presa di coscienza dell'effettiva gravità del problema". Non può essere condannato un dirigente scolastico incapace di evitare che gli studenti iscritti nel suo istituti assumano dosi di droga nei bagni della scuola. Il suo comportamento, anche se passivo, non è condannabile. O se lo è non tale da precedere alla sua reclusione. A stabilirlo è stato la Cassazione, che attraverso la sentenza 27504 ha ribaltato il parere espresso dai giudici della Corte d'appello Milano che avevano condannato ad un anno di carcere il preside di un liceo di Rho per aver agito con indifferenza di fronte a tale situazione e, di conseguenza, di "aver agevolato l'uso di stupefacenti". Nel formulare la loro sentenza i giudici milanesi avevano fatto riferimento ad una legge non recentissima (la n. 309 del 1990) ma sempre in vigore sugli stupefacenti: in base all'articolo 79 di questa legge dovrebbe infatti essere ritenuto colpevole ''chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, ambiente o veicolo idoneo lo adibisce o consente agli altri di adibirlo a luogo di convegno abituale di persone che si diano all'uso di sostanze stupefacenti''. Ora però gli “ermellini” hanno ribaltato la sentenza sostenendo che alla base della realizzazione di qualsiasi reato è necessario dimostrare che l’autore abbia palesato "la coscienza e la volontà di commetterlo". Mentre il preside del liceo lombardo ha avuto solo la colpa di avere "comportamento passivo", poiché non avrebbe creato alcun presupposto per "porre rimedio alla cessione e al consumo di droga all'interno dell'istituto attraverso l'adozione di misure efficienti di contrasto". La mancata presa di posizione del capo d’istituto contro gli studenti è in tal modo risultata prima la condanna del dirigente. Ma anche la sua salvezza. Fortunatamente per lui, i giudici dell’ultimo grado di giudizio hanno infatti decretato che la sua passività non possa essere punibile. Si tratterebbe, in definitiva, della dimostrazione di "una mancata presa di coscienza dell'effettiva gravità del problema". Insomma, estremizzando la sentenza si potrebbe dire che un preside incosciente non può essere punito. |