L'insegnante nuovo arrivato
può cambiare il libro di testo

da Tuttoscuola, 27 luglio 2009

Nella storia della scuola italiana non era mai successo che un docente nuovo arrivato nella classe potesse cambiare il libro di testo già adottato. Dal prossimo settembre, invece, si può.

A deciderlo è la sentenza n. 7528/2009 del Tar Lazio che ha ribadito definitivamente quanto già ordinato con sospensiva nel maggio scorso a seguito di ricorso di un gruppo di docenti di scuola primaria, dichiarando illegittima una parte della circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 sulla adozione dei libri di testo.

Al punto 3.3 lett. b) di questa circolare era stata disposta "la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti" a partire dall'anno scolastico 2009/2010 ed al penultimo comma era stata introdotta la disposizione per cui "L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.".

Tali istruzioni, sentenzia il Tar, impediscono che un docente trasferito o sopraggiunto per cessazione di altro docente possa scegliere il libro di testo, dovendo piuttosto adeguarsi per i successivi cinque anni alle scelte effettuate dal predecessore o che altre gravi esigenze, opportunamente motivate, possano dar luogo al cambio del libro di testo durante il quinquennio.

La circolare impugnata, precisa il Tar, prevedendo che i docenti debbano individuare i testi scolastici da adottare nelle classi per la durata di cinque anni senza possibilità di valutare, come invece prevede la legge, eventuali alternative giustificate anche da particolari necessità, comprime l'autonomia didattica degli stessi, nonché le prerogative previste dalle norme per gli organi collegiali con particolare riferimento al Collegio dei docenti.

Insomma, il Miur avrebbe dovuto tener conto della deroga per eventuali specifiche e motivate esigenze e non avrebbe dovuto limitare l'autonomia dei docenti e delle istituzioni scolastiche.