Decreto anticrisi:
abrogate le decurtazioni su malattia e permessi 104.
di
Carlo Giacobini*,
Handy Lex
2.7.2009
Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n.
178, il cosiddetto decreto anticrisi, contiene una novità positiva
per i dipendenti pubblici i quali, dallo scorso anno, vedevano la
loro retribuzione ridotta in occasione delle assenze per malattia o
per permessi per assistenza a familiari con disabilità (Legge
104/1992).
Premessa
Queste restrizioni erano contenute
nella
Legge 6 agosto 2008 , n. 133 di conversione del Decreto-legge
112/2008, che, all’articolo 71 disciplinava appunto le assenze per
malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, potenziando i controlli e introducendo elementi di
disincentivo economico.
Su quest’ultimo aspetto è necessario
premettere che nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la
contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai
dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre
denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella
retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
Obiettivo dell’articolo 71 della Legge
133/2008: impedire che le amministrazioni pubbliche possano
considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa.
La disposizione riguardava, in
generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze
esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa
l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per
lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti
portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi
6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Erano, invece, considerate assenze, ad
esempio, il congedo retribuito di due anni (anche frazionato)
previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 per l'assistenza ai figli con grave handicap, ai
fratelli o le sorelle e ai genitori conviventi, o al coniuge e i
permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai
parenti e agli affini delle persone con handicap grave.
I lavoratori del comparto pubblico che
in questi mesi hanno usufruito di questi permessi o che sono stati
assenti per malattia hanno avuto una retribuzione inferiore.
Abrogazioni e
novità
Il comma 24 dell’articolo 17 del
Decreto-legge 178/2009 ha abrogato interamente il comma (5
dell’articolo 71) che prevedeva quelle restrizioni nella
retribuzione.
Il nuovo testo precisa tuttavia che
questa nuova disciplina non ha valore retroattivo, ma solo a partire
dall’entrata in vigore della norma.
Il Decreto-legge 178 è entrato in
vigore – come di prassi e come precisato nell’ultimo articolo del
decreto stesso - il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e cioè il 1 luglio 2009.
Ora il Decreto passa all’esame delle
Camere che hanno tempo 60 giorni per la conversione. In sede di
conversione potranno esservi delle modifiche. Trascorsi 60 senza che
il testo sia approvato, il Decreto, con le disposizioni contenute,
decade.
Altre novità contenute nello stesso articolo 17 riguardano i
controlli. Vengono abrogate le fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i
non lavorativi e i festivi) delle visite “fiscali” previste
dall'articolo 71 della Legge 133/2008.
Le certificazioni mediche, relative
alla malattia, potranno essere rilasciate non solo da medici di
struttura pubblica, ma anche da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, modifica resasi necessaria
dall’evidente sovraccarico per le Aziende Usl.
Infine il Decreto precisa che gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta
delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali.
Come si può immaginare le visite di
controllo hanno un costo significativo per le Aziende Usl, tanto che
il comma successivo “rassicura” che in sede di riparto delle risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sarà
individuata una quota per finanziare al meglio questi controlli. Il
costo è stimato in 9,1 milioni di euro l’anno.
Ultimo aggiornamento: 7 luglio
2009
Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78
“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2009, n. 150)
Articolo
17
(omissis)
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonchè del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti
di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica»
sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono
le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali
su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano
nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata
una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma
5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui
propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al
comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse
disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
(omissis)
Testo risultante dell’articolo 71 della Legge
6 agosto 2008,
n. 133 dopo le modifiche intervenute con Decreto-legge 1 luglio
2009, n. 178.
In corsivo le aggiunte e le modificazioni; fra parentesi quadra le
abrograzioni
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza
è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione
di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro
o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day
hospital, nonchè per le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze
per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza
e difesa nonchè del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo
specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale
personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
[Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i
giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.][abrogato]
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità,
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto,
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di
giudice popolare, nonchè le assenze previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti
portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.][abrogato]
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui
al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto
dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli
accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
(omissis)
Ultimo
aggiornamento: 2 luglio 2009
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale