UNAMS-SCUOLA BARI Grande vittoria sindacale nella vertenza ATA dal prof. Bartolo Danzi, UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 14.6.2009. Il Giudice del Lavoro dott.ssa ROBERTA SAVELLI si è pronunciata in data 28.5.2009 su un ricorso ex art. 700 c.p.c patrocinato dal prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione nazionale Gilda Unams, a tutela di una propria iscritta ATA, in merito al contenzioso ATA finalizzato al riconoscimento dei mesi di luglio ed Agosto per supplenza annuale su posto vacante e disponibile entro il 31.12 in organico di diritto. Il Giudice ha condannato l'istituto scolastico (IV C.D. Mariano di Andria) nella persona del suo dirigente scolastico pro-tempore a riconoscere , ai fini economici e giuridici, il servizio prestato dala ricorrente tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2007, condannando altresì l'istituto resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 700,00, oltre IVA e CPA come per legge.Il Magistrato del lavoro ha inoltre, affermato, quanto da noi da sempre sostenuto che "non può rilevare la circostanza, dedotta nella memoria di costituzione, che in diverse circolari del MIUR si stabilisce che, qualora la supplenza al personale docente operativo ed ATA, sia conferita per l'intero anno dal dirigente scolastico, attingendo dalla graduatoria predisposta dalla scuola, la stessa debba avere durata sino al termine delle attività scolastiche; è di tutta evidenza, infatti, che una circolare non può derogare ad una legge, che è norma gerarchicamente sovraordinata." In tale senso il Magistrato ha disapplicato tutte le circolari ministeriali e dell'USP di Bari essendo l'ordinanza successiva all'ultima circolare del 4 maggio dell' USP di Bari. Peraltro il Giudice ha nella propria ordinanza dato ragione anche a quanto il nostro sindacato sta sostenendo nelle conciliazioni e cioè che in assenza dell'indicazione nel contratto di lavoro del nominativo del dipendente sostituito "deve ritenersi che effettivamente la ricorrente sia stata destinataria di incarico annuale su posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre" definendo il contratto sottoscritto con la ricorrente "generico e lacunoso".
Si pubblica di seguito l'ordinanza integrale.
TRIBUNALE DI TRANI
Il ricorso de quo, per le ragioni che si vanno ad esporre, è fondato e va accolto.
Appare opportuno procedere ad una breve disamina delle disposizioni
normative regolanti le pplenze annuali e temporanee. L'art. 4 legge
124 del 3.5.l999 denominato "Supplenze", così dispone: "Alla
copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e
che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico,
qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di
ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti
medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di
insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario. 3. Nei casi diversi da quelii previsti ai commi 1 e 2 si
provvede con supplenze temporanee". IL II" comma di detto articolo
estende, infine, tali disposizioni anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Tali disposizioni
vengono ribadite nel D.M. 201/2000 (art. 1, co. 1, lett. a) per il
personale docente ed educativo e nel D.M. 430/2000 (art. 1, co. 1,
lett. a) per il personale A.T.A. Dalle suddette disposizioni emerge
chiaramente che la distinzione tra supplenze annuali e temporanee è
costituita dalla circostanza che le prime sono disposte per coprire
posti effettivamente vacanti cioè posti in organico privi di
titolare, mentre le seconde per far fronte ad esigenze contingenti
verificatesi nel corso dell' anno scolastico su cattedre con
titolare. In considerazione della diversità dei due istituti,
differente è anche il regime della retribuzione, in quanto nella
prima ipotesi al supplente annuale il trattamento economico è dovuto
fino 'al termine dell'anno scolastico, mentre al supplente
temporaneo lo stesso spetta limitatamente al servizio effettivamente
prestato. Ora, nel caso di specie, in presenza del conferimento
della supplenza entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso
ed in assenza della necessaria indicazione, nel contratto
individuale sottoscritto dalla ricorrente del nominativo del
dipendente eventuale titolare del posto da sostituire (ex art. 44,
co. 5, ccnl comparto scuola 2003, già art. 26 ccnl 1999,
espressamente richiamato nel contratto de quo), deve ritenersi che
effettivamente la ricorrente sia stata destinataria di incarico
annuale su posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre. Né la
resistente, a fronte di così generico e lacunoso contratto
sottoscritto dalle parti, ha fornito idonea prova in ordine alla
temporaneità dell'incarico (ad esempio specificando quale fosse il
lavoratore da sostituire). Pertanto, al caso di specie deve
ritenersi applicabile la disposizione contrattuale che prevede - che
al personale cui sia stata conferita una supplenza annuale spetta il
trattamento economico dalla data di effettiva assunzione del
servizio fino al termine dell'anno scolastico in corso(31 agosto).
In senso contrario non può rilevare la circostanza, dedotta nella
memoria di costituzione, che Tribunale di Trani Sezione lavoro in
diverse circolari del M.I.U.R. si stabilisce che, qualora la
supplenza al personale docente, operativo ed ATA, sia conferita per
l'intero anno dal dirigente scolastico, attingendo dalla graduatoria
-predisposta dalla scuola, la stessa debba avere durata sino al
termine delle attività scolastiche è di tutta evidenza, infatti, che
una circolare non può derogare ad una legge, che è norma ad essa
gerarchicamente sovraordinata. Tanto esposo quanto al fumus boni
iuris, con riferimento al periculum in mora va rilevato che la
ricorrente , nel tempo occorrente a far valere il suo diritto in via
ordinaria, potrebbe perdere la possibilità di essere immessa in
ruolo o, quanto meno -di-vedersi conferire nuovi incarichi
temporanei (le probabilità, come è evidente, aumentano con
l'aumentare del punteggio acquisito), con conseguente rischio di
gravi ed irreparabili alla persona, in termini di qualificazione
sociale e professionale; sussistono pertanto i presupposti per
ricorrere alla tutela in via d'urgenza. Alla luce delle suesposte
argomentazioni, la domanda va accolta e l'istituto scolastico
resistente va condannato a riconoscere, a fini economici e
giuridici, il servizio prestato dalla ricorrente tra 1 luglio ed-il
31 agosto 2007. Le spese e di lite che stante l'eventualità della
fase di merito vanno immediatamente regolamentate seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
condanna altresì il resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 700/00, oltre IVA e CP A come per legge. Manda alla cancelleria: per gli adempimenti di competenza. Camera di Consiglio del 28.5.09
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Roberta Savelli
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