UNAMS-SCUOLA BARI

Grande vittoria sindacale nella vertenza ATA

  dal prof. Bartolo Danzi, UNAMS-Scuola  della Regione Puglia, 14.6.2009.

Il Giudice del Lavoro dott.ssa ROBERTA SAVELLI si è pronunciata in data 28.5.2009 su un ricorso ex art. 700 c.p.c patrocinato dal prof. Bartolo Danzi Segretario provinciale e Regionale della struttura federale Unams-scuola della Federazione nazionale Gilda Unams, a tutela di una propria iscritta ATA, in merito al contenzioso ATA finalizzato al riconoscimento dei mesi di luglio ed Agosto per supplenza annuale su posto vacante e disponibile entro il 31.12 in organico di diritto. Il Giudice ha condannato l'istituto scolastico (IV C.D. Mariano di Andria) nella persona del suo dirigente scolastico pro-tempore a riconoscere , ai fini economici e giuridici, il servizio prestato dala ricorrente tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2007, condannando altresì l'istituto resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 700,00, oltre IVA e CPA come per legge.Il Magistrato del lavoro ha inoltre, affermato, quanto da noi da sempre sostenuto che "non può rilevare la circostanza, dedotta nella memoria di costituzione, che in diverse circolari del MIUR si stabilisce che, qualora la supplenza al personale docente operativo ed ATA, sia conferita per l'intero anno dal dirigente scolastico, attingendo dalla graduatoria predisposta dalla scuola, la stessa debba avere durata sino al termine delle attività scolastiche; è di tutta evidenza, infatti, che una circolare non può derogare ad una legge, che è norma gerarchicamente sovraordinata." In tale senso il Magistrato ha disapplicato tutte le circolari ministeriali e dell'USP di Bari essendo l'ordinanza successiva all'ultima circolare del 4 maggio dell' USP di Bari.

Peraltro il Giudice ha nella propria ordinanza dato ragione anche a quanto il nostro sindacato sta sostenendo nelle conciliazioni e cioè che in assenza dell'indicazione nel contratto di lavoro  del nominativo del dipendente sostituito "deve ritenersi che effettivamente la ricorrente sia stata destinataria di incarico annuale su posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre" definendo il contratto sottoscritto con la ricorrente "generico e lacunoso".

Si pubblica di seguito l'ordinanza integrale.

 

TRIBUNALE DI TRANI
Cron.8349 N.R. 6701B/09
-Sezione Lavoro-


Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.09, nella controversia intercorrente tra ............ e il IV circolo didattico A. Mariano, in persona del dirigente scolastico; letti ed esaminati gli atti; osserva: con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9.3.09, la ricorrente esponeva: di essere stata assunta, in data 1.9.06, con contratto a tempo determinato (supplenza), presso il IV circolo didattico A. Mariano di Andria, per lo svolgimento delle mansioni collaboratrice scolastica C.d. A. T. A appartenente al personale amministrativo,tecnico ed ausiliario); che il termine finale di tale contratto era stato individuato nel 30.6.2007, data in terminavano le attività didattiche; che, trattandosi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, il termine del contratto avrebbe dovuto essere individuato nel 31.8.07 (termine dell'anno scolastico). Tanto premesso quanto al fumus boni iuris. e rilevato, quanto al periculum in mora, che l'illegittima determinazione del termine finale del contratto de quo avrebbe potuto determinare la perdita della possibilità di essère immessa in ruolo (invero, con D.M. 23 febbraio 2009 n. 21 prot. 2414 era stato bandito il concorso, per soli titoli valevole per l'immissione in ruolo, cui aveva partecipato con riserva) o di vedersi conferire altre supplenze, chiedeva il riconoscimento in via d'urgenza della prosecuzione del rapporto in; questione sino alla data del 31.8.2007, con ogni conseguenza di legge in ordine al trattamento economico e previdenziale. Si costituiva l'istituto scolastico convenuto, rappresentando che aveva stipulato con la ricorrente un contratto, di supplenza temporanea (e non gia annuale), con conseguente necessità di' individuare la scadenza dello stesso in coincidenza con il termine delle attività didattiche (30 giugno). Non necessitando la controversia di attività istruttoria, all'odierna udienza il giudice si riservava per la decisione.

Il ricorso de quo, per le ragioni che si vanno ad esporre, è fondato e va accolto.

Appare opportuno procedere ad una breve disamina delle disposizioni normative regolanti le pplenze annuali e temporanee. L'art. 4 legge 124 del 3.5.l999 denominato "Supplenze", così dispone: "Alla copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali  o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.  Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelii previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee". IL II" comma di detto articolo estende, infine, tali disposizioni anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Tali disposizioni vengono ribadite nel D.M. 201/2000 (art. 1, co. 1, lett. a) per il personale docente ed educativo e nel D.M. 430/2000 (art. 1, co. 1, lett. a) per il personale A.T.A. Dalle suddette disposizioni emerge chiaramente che la distinzione tra supplenze annuali e temporanee è costituita dalla circostanza che le prime sono disposte per coprire posti effettivamente vacanti cioè posti in organico privi di titolare, mentre le seconde per far fronte ad esigenze contingenti verificatesi nel corso dell' anno scolastico su cattedre con titolare. In considerazione della diversità dei due istituti, differente è anche il regime della retribuzione, in quanto nella prima ipotesi al supplente annuale il trattamento economico è dovuto fino 'al termine dell'anno scolastico, mentre al supplente temporaneo lo stesso spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. Ora, nel caso di specie, in presenza del conferimento della supplenza entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso ed in assenza della necessaria indicazione, nel contratto individuale sottoscritto dalla ricorrente del nominativo del dipendente eventuale titolare del posto da sostituire (ex art. 44, co. 5, ccnl comparto scuola 2003, già art. 26 ccnl 1999, espressamente richiamato nel contratto de quo), deve ritenersi che effettivamente la ricorrente sia stata destinataria di incarico annuale su posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre. Né  la resistente, a fronte di così generico e lacunoso contratto sottoscritto dalle parti, ha fornito idonea prova in ordine alla temporaneità dell'incarico (ad esempio specificando quale fosse il lavoratore da sostituire). Pertanto, al caso di specie deve ritenersi applicabile la disposizione contrattuale che prevede - che al personale cui sia stata conferita una supplenza annuale spetta il trattamento economico dalla data di effettiva assunzione del servizio fino al termine dell'anno scolastico in corso(31 agosto). In senso contrario non può rilevare la circostanza, dedotta nella memoria di costituzione, che Tribunale di Trani Sezione lavoro in diverse circolari del M.I.U.R. si stabilisce che, qualora la supplenza al personale docente, operativo ed ATA, sia conferita per l'intero anno dal dirigente scolastico, attingendo dalla graduatoria -predisposta dalla scuola, la stessa debba avere durata sino al termine delle attività scolastiche è di tutta evidenza, infatti, che una circolare non può derogare ad una legge, che è norma ad essa gerarchicamente sovraordinata. Tanto esposo quanto al fumus boni iuris, con riferimento al periculum in mora va rilevato che la ricorrente , nel tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, potrebbe perdere la possibilità di essere immessa in ruolo o, quanto meno -di-vedersi conferire nuovi incarichi temporanei (le probabilità, come è evidente, aumentano con l'aumentare del punteggio acquisito), con conseguente rischio di gravi ed irreparabili alla persona, in termini di qualificazione sociale e professionale; sussistono pertanto i presupposti per ricorrere alla tutela in via d'urgenza. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda va accolta e l'istituto scolastico resistente va condannato a riconoscere, a fini economici e giuridici, il servizio prestato dalla ricorrente tra 1 luglio ed-il 31 agosto 2007. Le spese e di lite che stante l'eventualità della fase di merito vanno immediatamente regolamentate seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.

 
condanna l'istituto scolastico resistente a riconoscere, ai fini economici e giuridici, quale data di cessazione del contratto individuale di lavoro intercorso tra le parti quella del 31.8.2007;

condanna altresì il resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 700/00, oltre IVA e CP A come per legge. Manda alla cancelleria: per gli adempimenti di competenza. Camera di Consiglio del 28.5.09

Il Giudice del lavoro Dr.ssa Roberta Savelli