La
proposta di viale Trastevere ai sindacati: Mobilità forzata, ora vale di più Il punteggio maggiorato passa da 5 a 6 anni di validità ItaliaOggi 29.12.2009 I docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata conserveranno le maggiorazioni del punteggio di servizio per continuità didattica per un anno in più. È questa una delle novità più importanti contenuta nella proposta di contratto sui trasferimenti a domanda presentata dall'amministrazione ai sindacati il 22 dicembre scorso e che ItaliaOggi ha avuto modo di leggere. Passerà da 5 a 6 anni, dunque, il periodo massimo durante il quale i trasferiti d'autorità conserveranno il punteggio. Ciò in analogia con quanto già introdotto nel contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per andare incontro ai docenti che hanno dovuto cambiare sede forzatamente per effetto dei tagli disposti dalla Finanziaria. Tagli che si preannunciano corposi anche per il prossimo anno. Dal 1° settembre 2010, infatti, il numero dei docenti dovrà scendere di altre 25.600 unità a fronte delle 42.100 cattedre già tagliate. E siccome è previsto anche un forte aumento del contenzioso, l'amministrazione ha deciso di rinviare alla contrattazione di istituto la soluzione dei conflitti che insorgeranno inevitabilmente per l'assegnazione dei docenti alle cattedre orario che nasceranno in organico di diritto dopo gli ulteriori tagli. Si tratta di tutte quelle situazioni che normalmente vengono regolate per prassi facendo riferimento alla normativa generale. E che spesso si traducono in veri e propri arbitri. E a questo proposito l'amministrazione ha proposto alle parti la pattuizione di una clausola di rinvio alla contrattazione integrativa di istituto. Rinvio che riguarderà anche l'applicazione delle precedenze. La proposta, che per certi versi valorizza l'autonomia negoziale a livello decentrato, non è indenne da rischi di interpretazioni non univoche. Che a loro volta potrebbero tradursi in ulteriori arbitri. Allo stato, l'assegnazione dei docenti alle classi avviene per prassi seguendo il principio di continuità didattica e secondo il principio del merito, scorrendo la graduatoria di istituto. Quest'ultimo criterio segue a sua volta le disposizioni contrattuali relative alla mobilità d'ufficio. E dunque assicura una certa uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale. Per contro, affidare la regolazione di istituti come quello delle precedenze, regolato da norme imperative di legge, al livello decentrato, potrebbe indurre mailitesi. Che a loro volta potrebbero tradursi in gravi violazioni di legge. Specie se si pensa che la legge 15/2009 ha tolto al tavolo negoziale la possibilità di derogare le norme di legge. Ulteriori novità sono previste anche per genitori e tutori e per gli assistenti in via esclusiva dei disabili gravi. Nella bozza di contratto è previsto, infatti, che nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità avranno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza per chi assiste i disabili si applicherà solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell'assistito. Nell'ambito dei movimenti di prima fase limitatamente ai distretti dello stesso Comune e di seconda fase, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applicherà solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2010/2011, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale di residenza dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello di residenza dell'assistito con posti richiedibili. |